Nel corso della composizione negoziata è ammissibile l’adozione di provvedimenti cautelari inibitori, anche oltre il termine delle misure protettive generalizzate di cui all’art. 19, comma 5, CCII, quando le esigenze cautelari siano sopravvenute, e la tutela richiesta sia mirata a destinatari determinati e funzionale al buon esito delle trattative.
Il termine di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII si riferisce alle misure protettive generalizzate, mentre i provvedimenti cautelari specifici restano consentiti nel rispetto del limite complessivo di dodici mesi di cui all’art. 8 CCII, computato considerando anche le misure già concesse.
Fonte: Il Caso.it