Il debitore può chiedere, anche con successiva istanza, sia l’applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti o di determinate iniziative intraprese dai creditori, che di misure cautelari necessarie per condurre a termine le trattative.
È ammissibile, conseguentemente, la domanda di protezione, proposta successivamente alla istanza di accesso alla composizione negoziata e successiva alla precedente concessione delle misure protettive “tipiche”, avviata con un nuovo procedimento e con un proprio contraddittorio, avente ad oggetto una nuova e specifica misura le cui esigenze si sono palesate solo in corso di composizione negoziata.
Il sistema di protezione e cautelare previsto dal codice della crisi comprende misure sia “tipiche” (azioni esecutive e cautelari) che “atipiche”(ricomprendenti azioni e condotte dei creditori), così delineandosi, sotto tale ultimo profilo, un divieto per i creditori interessati dalle misure protettive di esercitare il loro potere di autotutela negoziale.
In particolare, l’esame del combinato disposto di cui all’art. 2 lett. p) e art. 18 CCII pone un divieto che si estende al patrimonio del debitore e ai beni e ai diritti sui quali egli esercita l’attività di impresa. Ed in tale contesto normativo deve ritenersi inclusa nel perimetro della protezione di cui agli artt. 2 lett. p), 18 e 19 CCII, l’inibizione dell’azione di convalida di sfratto per morosità dell’immobile nel quale la società esercita la propria attività d’impresa.
L’accertamento condotto dal Giudice attiene alla verifica della fondatezza della concessione della misura protettiva sul presupposto a) della strumentalità della misura rispetto alla prosecuzione delle trattative, b) che le stesse abbiano una ragionevole e concreta prospettiva di risanamento, c) nonché al pregiudizio che la detta iniziativa creditoria possa arrecare, sin dalle trattative, al buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi.
Ne consegue che ricorrendo il presupposto tanto della ragionevole prospettiva di risanamento quanto della funzionalità della detenzione dell’immobile da parte della società debitrice e, quindi, della perdurante efficacia del contratto di locazione, la perdita della detenzione dell’immobile, conseguente alla caducazione del rapporto locativo per effetto della convalida di sfratto per morosità, o anche della sola emissione della ordinanza provvisoria di rilascio, comporterebbero per la società debitrice la necessità di attivarsi per il celere reperimento di un altro immobile che garantisca di mantenere l’avviamento, nonché i beni aziendali e la merce, con evidente pregiudizio di ogni possibilità di perfezionare il procedimento di composizione intrapreso.
Fonte: Il Caso.it