LA CORTE DI CASSAZIONE SULLA “DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA” QUALE ESIMENTE PER LE RESPONSABILITA’ PENALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO ANCHE ALLA LUCE DELLE NUOVE CASISTICHE DA COVID-19

Il tema della responsabilità delle società per i reati colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche si lega alla necessità, per l’azienda, di approntare un modello di gestione della sicurezza rispondente ai parametri normativi previsti e disciplinati dal Dlgs. n. 81/2008 e dal Dlgs. n. 231/2001.

Recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6564/2020 è tornata sul tema della giuridica validità della “delega di funzioni” per ribadire come, affinché si determini il subentro del delegato nella posizione di garanzia ricoperta dal delegante, occorre che “l’atto di delega” sia espresso, inequivoco, certo e investa persona tecnicamente capace, dotata non solo delle necessarie cognizioni tecniche ma anche di poteri decisionali e di intervento, fermo e impregiudicato l’obbligo del datore di lavoro di controllare che il delegato faccia uso corretto dei suoi poteri, secondo le prescrizioni di legge.

Del resto, afferma la Corte, gli stringenti requisiti di validità ed efficacia della delega sono proporzionati e coerenti al ruolo di garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, che l’ordinamento attribuisce al datore di lavoro, con la conseguenza che, laddove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo potrà essergli imputato a titolo di responsabilità omissiva ex art. 40 comma 2 codice penale.

Nel caso della sentenza citata, la delega è stata quindi ritenuta invalida poiché non accompagnata da adeguata autonomia di spesa del delegato, per approvvigionamenti e manutenzioni, essendo, per quest’ultimo, prevista la sola possibilità di porre in essere atti esecutivi rispetto a contratti quadro già perfezionati da altri organi sovraordinati della società.

La presenza della “delega di funzioni”, costituisce un atto tipico di autonomia privata che determina il trasferimento di poteri e obblighi in favore di un delegato professionalmente qualificato al ruolo, che acquista a titolo derivativo una posizione di garanzia giuridicamente rilevante con effetto liberatorio.

I requisiti di forma-contenuto della delega sono tuttavia prescritti dalla legge, e sulla loro concreta ricorrenza, come abbiamo visto, la giurisprudenza di legittimità si è rivelata sovente molto rigorosa.

In primo luogo, il negozio deve risultare da atto scritto avente data certa e l’incarico deve essere oggetto di accettazione espressa da parte del delegato, soggetto, per definizione, in possesso di adeguate professionalità ed esperienza in rapporto alle funzioni attribuite.

In secondo luogo, l’incarico dovrà prevedere la necessaria autonomia di spesa unitamente a specifici poteri di cura dell’assetto organizzativo e amministrativo afferente il settore della sicurezza, in modo da dare adeguata sostanza giuridica al trasferimento dei poteri.

Elemento non trascurabile è, infine, rappresentato dall’adeguata pubblicità della delega all’interno dell’organizzazione aziendale così come nei confronti dei terzi.

Nel modello organizzativo disegnato dal Dlgs. n. 81/2008, non tutte le funzioni proprie del datore di lavoro possono però essere delegate, l’art. 17 infatti esclude espressamente questa possibilità in ordine alla valutazione dei rischi e conseguente redazione del documento di valutazione (DVR), e alla designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP).

Peraltro, la perdurante responsabilizzazione del vertice aziendale emerge dall’obbligo di vigilanza sull’esercizio dei poteri delegati. Sul punto occorrerà precisare che tale obbligo di vigilanza si presume adempiuto nel caso di adozione di un sistema di gestione della sicurezza che soddisfi i requisiti di cui all’art. 30 Dlgs. n. 81/2008, rappresentando, dunque, un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni della singola impresa, e che comunque, l’obbligo di controllo non potrà risolversi nell’esigibilità di una presenza continuativa o quotidiana, soprattutto qualora l’impresa consti di più stabilimenti o unità locali.

Resta la necessità, a tutela della posizione del delegante, di tracciare il compimento di riunioni periodiche con il delegato, l’assunzione di informazioni o l’instaurazione di flussi informativi che possano essere, a posteriori, adeguatamente provati.