LA DECISIONE ADOTTATA IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO PRODUCE EFFETTI SOLTANTO AI FINI DEL CONCORSO E NON FA STATO FRA LE PARTI AL DI FUORI DAL FALLIMENTO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 12 APRILE 2022, N. 11808.

La decisione adottata in sede di opposizione allo stato passivo produce, ai sensi dell'art. 96 comma 5° legge fall, effetti soltanto ai fini del concorso, e non fa stato fra le parti al di fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare copre solo la statuizione dl rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame.

Non a caso, la rubrica del capo V del titolo II della legge fallimentare si esprime in termini di "accertamento" non dei crediti, ma "del passivo", intendendo così sottolineare che la domanda di ammissione al passivo è funzionale all'accertamento di un diritto necessariamente destinato a essere realizzato, nel concorso con gli altri creditori, all'interno della procedura fallimentare, attraverso la partecipazione ai riparti.

Proprio in questa prospettiva il valore endofallimentare delle decisioni assunte nel corso del procedimento di verifica dello stato passivo, si fonda sul rilievo che la domanda di insinuazione è indissolubilmente legata al riparto quale suo unico obiettivo.

Fonte: il Caso.it