LA FORMAZIONE AL TEMPO DEL COVID – 19

Oggigiorno uno degli argomenti di spicco riguardo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è, senza dubbio, occupato dall’informazione e dalla formazione dei lavoratori. Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/08 sono, in tal senso, esplicabili: il datore di lavoro deve infatti provvedere che ciascun lavoratore abbia delle informazioni adeguate sui rischi generici e specifici connessi all’attività lavorativa, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso aziendale, sui nominativi di tutte le persone che fanno parte del SPP (servizio di prevenzione e protezione), ecc. e, allo stesso tempo, il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore sia adeguatamente e sufficientemente formato, a seconda di quanto definito dall’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano.

Una volta assodato che un’adeguata formazione e informazione sia uno dei metodi principali per prevenire pericolosi incidenti, o addirittura infortuni, nell’ambiente lavorativo (oltre che evitare copiose sanzioni a carico del datore di lavoro), dobbiamo capire insieme come le stesse sono state modificate dall’attuale emergenza sanitaria legata al virus Covid-19.

La validità degli attestati in materia di salute e sicurezza

È ormai risaputo che ciascun corso di formazione ha una validità ben definita e, per questo, deve essere periodicamente aggiornato in base alla normativa vigente. L’attività formativa nell’anno 2020 ha subito un grosso rallentamento dovuto al diffondersi del virus Covid-19. Per comprendere cosa è cambiato sulla validità degli attestati dei corsi di formazione, dobbiamo fare riferimento all’art. 3 – bis della legge n. 159 del 2020, che ha convertito il D.L. n. 125/2020 e l’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020. Gli stessi prorogano la validità di tutti i certificati, gli attestati, i permessi e le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 per novanta giorni dalla data medesima.

Il Ministero del Lavoro, attraverso una FAQ pubblicata nel sito istituzionale, sottolinea però come la proroga non si applica alla formazione da svolgere ex novo che non può essere posticipata.

La formazione in e-learning

Nel periodo di emergenza epidemiologica causata dal nuovo Coronavirus, sembra quasi un ossimoro organizzare corsi di formazione. Molte aziende hanno infatti optato per l’e-learning, così da evitare inutili assembramenti ma, allo stesso tempo, assicurare la dovuta formazione-informazione ai propri lavoratori. Questa modalità formativa è prevista dall’Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016, ma occorre conoscere precisamente la normativa per poter erogare corsi in e-learning.

L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 prevede la modalità e-learning per queste tipologie di corsi:

- formazione generale per lavoratori (4 ore);

- la formazione dei preposti (dal punto 1 al punto 5);

- la formazione dei dirigenti;

- la formazione dei datori di Lavoro (solo i primi due moduli);

- i corsi di aggiornamento (per tutte le figure coinvolte);

- progetti formativi sperimentali regionali (per lavoratori e preposti).

L’Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016 aggiunge:

- i corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP;

- la formazione di base per RSPP e ASPP (solo il modulo A);

- la formazione specifica per lavoratori a rischio basso (4 ore);

Per tutti gli altri corsi di formazione ad oggi non è prevista la modalità in e-learning.

Smart working: formazione per la nuova organizzazione lavorativa

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 non ha portato solamente a delle enormi limitazioni nel campo lavorativo, ma anche a modificazioni sostanziali dell’assetto organizzativo delle aziende. Un esempio lampante è rappresentato dal “lavoro agile” o “smart working”: un numero sempre maggiore di persone si trova a lavorare utilizzando la tecnologia da remoto, lavorando di fatto da casa. Tuttavia, questa nuova forma di organizzazione, è molto spesso diffusa senza alcun tipo di formazione necessaria per far conoscere i fattori di rischio.

È quindi obbligatorio che i lavoratori seguano specifici corsi di formazione, tesi a massimizzare i vantaggi delle attività svolte in smart working e a favorire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In conclusione, la formazione e l’informazione dei lavoratori non rappresenta solamente un obbligo, ma anche un’opportunità e un investimento per le aziende, che possono in questo modo crescere e diventare leader nei rispettivi settori.