LA FORMAZIONE È UN OBBLIGO PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE E PREVENIRE I CONTAGI

Il recente DPCM 17/05/20 finalizzato a prevenire la diffusione del “Coronavirus” impone a tutte le aziende il rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del "Protocollo cantieri" e del "Protocollo settore trasporto e logistica" e delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive - Conferenza Stato Regioni" che prevede l’informazione a tutti i lavoratori sulle disposizioni anti-contagio Covid-19, nonché sul corretto utilizzo dei Dpi per prevenire la diffusione del “Coronavirus” SARS-CoV-2.

Antecedentemente, a seguito dell’entrata in vigore dei DGR MARCHE n. 569/570 del 15 maggio 2020 e loro modifiche e integrazioni che enunciano:

“L’impresa titolare dell’attività provvede a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano la presente linea guida e le procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del Covid-19...”

di fatto obbligano i datori di lavoro ad implementare un percorso formativo ad hoc per la propria azienda finalizzato a rendere istruiti i propri lavoratori, dirigenti e preposti sulle norme comportamentali da seguire partendo dal chi o cos’è il SARS-CoV-2, affrontando ed approfondendo i rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus e le misure generali di sicurezza da attuare per ridurre il rischio da contagio.

Il programma formativo deve definire:

1. I rischi per la salute causati dal Coronavirus SARS-CoV-2;

2. Le corrette misure igieniche da adottare per prevenire il contagio da Covid-19;

3. Le misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio;

4. Il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;

5. La corretta gestione dei rifiuti in azienda.

In conclusione il corso Covid-19 può e deve essere erogato da persone esperte e addestrate in materia di salute/sicurezza, ovvero qualificate come formatori ai sensi del D.M. 6 marzo 2013 e quindi valevole come aggiornamento previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.