MORATORIA AMMESSA NEL CONCORDATO MINORE LIQUIDATORIO, CREDITORI TUTELATI: POSSIBILITÀ DI VOTO E OPPOSIZIONE

TRIBUNALE MODENA, 7 APRILE 2025. EST. BIANCONI.

In assenza di una indicazione normativa specifica è ammissibile la moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati, anche nel concordato minore liquidatorio, a condizione che gli apporti di finanza cd. “sostitutiva” (cioè quella corrispondente al tantundem del valore di beni non liquidati) siano versati con una dilazione non superiore ai tempi della ipotetica liquidazione dei predetti beni.

 

Per la finanza esterna “incrementale” o “pura”, invece, è possibile una moratoria potenzialmente senza limite finale (salvo il vaglio di ragionevolezza e fattibilità).

In ambedue i casi, comunque, i creditori prelatizi rimarranno tutelati dalla possibilità di interlocuzione in sede di votazione o di opposizione alla omologazione, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Fonte: Il Caso.it