LA NUOVA FIGURA DEL PREPOSTO: OBBLIGO DI VIGILANZA

Proprio come abbiamo già specificato in altre pubblicazioni precedenti, la figura del preposto ha subito delle enormi modifiche, grazie alla riforma normativa che è stata introdotta in materia di salute e sicurezza sul lavoro a fine 2021.

 

Lo scopo del presente articolo è quello di focalizzarsi sull’obbligo di vigilanza imposto ai preposti, andando a specificare alcune informazioni integrative rese possibili da interventi legislativi successivi.

Prima di tutto occorre sottolineare la differenza che vige tra datore di lavoro/dirigente e preposto. Quest’ultimo, infatti, nonostante si trovi dal punto di vista gerarchico aziendale al di sopra della figura dei lavoratori, non ha l’autonomia decisionale che caratterizza il datore di lavoro, ma si trova a vigilare sul rispetto delle disposizioni che sono impartite dal medesimo e dai dirigenti.

I nuovi obblighi del preposto

Per comprendere a meglio lo scopo dell’articolo, si deve focalizzare l’attenzione sulle modifiche introdotte dalla riforma del 2021.

L’art. 19 del D.Lgs. 81/08 “obblighi del preposto” è stato, infatti, rinnovato grazie alla variazione della lettera a del comma 1 e all’aggiunta della lettera f – bis.

La lettera a ora recita: sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Secondo la Relazione della Commissione d’Inchiesta, la grande novità sta nel fatto che il preposto può agire sul lavoratore per modificare un comportamento non conforme, anche fermando l’attività del medesimo in caso di mancata osservanza delle disposizioni.

La lettera f – bis invece riporta: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se   necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

Questa integrazione sottolinea come il preposto ha un ruolo proattivo nella gestione della salute e della sicurezza, arrivando persino ad un intervento di interruzione pratica dell’attività del lavoratore e nello stesso tempo deve comunicare al datore di lavoro/dirigente le non conformità rilevate.

La vigilanza del preposto dal punto di vista organizzativo

La Corte Suprema ci ha tenuto poi ad evidenziare come, in realtà, la legge n. 215 del 2021 non va a modificare il compito di vigilanza del preposto dal punto di vista prettamente organizzativo: non viene fatto alcun riferimento al numero di preposti da nominare o ai tempi e ai modi dell’attività di controllo.

Per ciò che concerne il numero di preposti da nominare, lo stesso deve essere deciso in base alle scelte gestionali ed organizzative del datore di lavoro e a quanto riportato nei documenti di valutazione dei rischi aziendali.  

Per le modalità ed i tempi di attuazione dell’attività di verifica e sorveglianza, invece, la Commissione del Senato sottolinea che il compito del preposto non è quello di sorvegliare a vista il collega lavoratore, ma di assicurarsi che lo stesso esegua i compiti affidati in sicurezza.

Quindi il preposto può anche allontanarsi dal luogo di lavoro in cui avviene l’attività purché, nei momenti in cui effettua il controllo, si assicuri efficacemente che vengano seguite le disposizioni impartite.

Quindi non è sempre necessaria la presenza continuativa del preposto (tranne quando la stessa è imposta da una normativa di legge, come nel caso del montaggio e smontaggio di ponteggi o degli ambienti sospetti di inquinamento).