LA NUOVA TRANSAZIONE FISCALE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA EX ART. 23 COMMA 2 BIS D.LGS. N. 14/2019

L’accordo transattivo da concludersi con le agenzie fiscali e l’agenzia della riscossione ha ad oggetto il pagamento parziale e/o dilazionato di tutti i debiti tributari, inclusi quelli relativi ai tributi e non solo gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Non rientrano, invece, nella ipotesi di ristrutturazione i debiti verso gli enti previdenziali e assicurativi, nonostante altri strumenti di risoluzione della crisi ammettono addirittura l’omologa “forzata” di accordi tramite il meccanismo del cram down, quindi falcidiando il debito anche senza il consenso del titolare del credito.

La nuova previsione normativa che apre le porte alla ristrutturazione dei debiti fiscali, certamente regala un maggiore appeal alla composizione negoziata della crisi, tuttavia, la mancanza della previsione analoga per gli i contributi previdenziali rappresenta ancora un limite importante, visto che spesso la debitoria delle aziende in crisi è per gran parte composta proprio da debiti verso INPS/INAIL.

La mancata previsione del meccanismo del cram down fiscale è coerente con la natura flessibile della composizione negoziata, e resta comunque operante in altre soluzioni a disposizione dell’imprenditore previste dal CCII.

Si spera che le Agenzie fiscali, “protette”anche dalla presenza di tre professionisti operanti nella composizione, che potranno fornire tutte le tutele del caso e anche dal vaglio finale del Tribunale, migliorino le loro interlocuzioni con l’imprenditore per tendere ad addivenire a un accordo anche al fine di evitare, con dinieghi mal motivati, di generare l’apertura di liquidazioni giudiziali.

 

 

Fonte. il Caso.it