LA RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO IN CASO DI MANCATA VIGILANZA

- Il fatto

La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato da un preposto condannato dal Tribunale e dalla Corte di Appello, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590, comma 2 codice penale, per aver cagionato, in cooperazione colposa con il responsabile della sicurezza dell’azienda, lesioni personali gravi a una lavoratrice che, a seguito di un intervento di correzione manuale del malfunzionamento di un carrello elevatore, ha subito lo schiacciamento del primo dito della mano destra.

 

- Il ricorso

 

Il ricorso si basava su alcuni punti:

 

1 - Il primo riguardava che l’evento deve essere prevedibile ex ante affinché sia affermata la sussistenza della colpa, sottolineando che nel caso preso in esame, esso non fosse stato informato del malfunzionamento del macchinario impedendo ogni sua possibilità di intervento.

2 - In un altro lamentava il fatto che la Corte territoriale non aveva tenuto conto degli atti da lui esibiti durante il processo quali il verbale di sopralluogo, effettuato con RSPP, RLS e medico competente, il verbale di manutenzione e il libro infortuni il quale evidenziava che non si era verificato nessun infortunio, in precedenza, in quella apparecchiatura.

3 - Infine, secondo il preposto, la stessa Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la dichiarazione della parte offesa che dichiarava di non aver mai denunciato il malfunzionamento dell’apparecchiatura.

 

- L’inammissibilità del ricorso

 

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso ricordando che, in primis ai sensi dell’art. 2, lettera e) del D.Lgs. 81/08, il preposto è colui che “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

 

- La motivazione dell’inammissibilità

 

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 81/08 al preposto viene assegnato il controllo immediato sull’esecuzione dell’attività dei lavoratori nonché le eventuali anomalie di funzionamento dei macchinari utilizzati dagli operatori.

Nello specifico, alla lettera f), al preposto viene imposto l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore o al dirigente sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei DPI, sia ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, che “non può risolversi nell’attesa di segnalazione da parte di terzi e nella specie dei lavoratori, di anomalie di funzionamento dei macchinari utilizzati o della modifica operativa da parte degli addetti di schemi lavorativi apprestati per l’utilizzo delle apparecchiature” perché comporterebbe uno scarico del dovere di vigilanza e sovraintendenza, che costituisce l’essenza principale delle attribuzioni.

 

- Le conclusioni

 

La Corte di Cassazione conclude affermando che, è stata l’omissione della vigilanza a far accusare ai giudici di primo e secondo grado la responsabilità del preposto per non aver verificato il malfunzionamento del macchinario e il suo utilizzo con modalità incongrue.

Considerando quindi l’inammissibilità del ricorso il preposto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.