LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRADALE

Oggigiorno, se non consideriamo catastrofi di vario genere e pandemie in corso, tra le principali cause di morte, annoveriamo, senza dubbio, gli infortuni sul lavoro e gli incidenti stradali.

Ovviamente, una parte di queste casistiche appena descritte potrebbero appartenere ad entrambe le categorie, ovvero morti sul lavoro che derivano da incidenti di tipo stradale.

Ci sono molte tipologie di attività lavorative che prevedono l’utilizzo di un mezzo (auto aziendale, furgoni, autoarticolati e persino ciclomotori di vario genere), basti pensare ai driver, agli agenti di commercio o più semplicemente agli addetti alle consegne o agli autisti.

In questi casi specifici, l’utilizzo di un mezzo rappresenta parte integrante del lavoro stesso e, se viene eliminata la componente di guida alla mansione lavorativa, la stessa perderebbe del tutto di significato.

Essendo il documento di valutazione dei rischi (DVR), da definizione legislativa, una valutazione globale di tutti i rischi presenti all’interno di un ambiente lavorativo, viene da sé che anche il rischio associato alla guida dei mezzi aziendali deve essere preso in considerazione e valutato coerentemente, andando ad individuare le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento delle condizioni lavorative.

La valutazione dei rischi parte da questi presupposti:

1. L’utilizzo dei mezzi aziendali è indispensabile per alcune tipologie di attività;

2. L’utilizzo del mezzo corrisponde ad una fonte di rischio aggiuntiva per il lavoratore;

3. Esistono delle regole definite sia per legge (codice della strada) sia per contratto, che possono però essere infrante a causa di ignoranza o negligenza;

4. Esistono delle situazioni che sono più pericolose di altre e spesso le medesime non vengono percepite dagli automobilisti.

Responsabilità verso terzi

Un altro punto fondamentale che varrebbe la pena approfondire con la giurisprudenza, riguarda la responsabilità del lavoratore verso terze persone: nell’eventualità in cui il lavoratore che guida il mezzo aziendale sia causa di un incidente che vede coinvolte altre persone innocenti, lo stesso potrà chiamare in causa anche il datore di lavoro?

Ovviamente occorre contestualizzare l’evento, ma, forse, varrebbe la pena tener conto del rischio di responsabilità verso terzi nel DVR.

Il documento di valutazione del rischio

Alcuni potrebbero obbiettare dicendo che una sezione del DVR dedicata interamente alla valutazione del rischio stradale sia, in qualche modo, superflua, essendo già presente una normativa interamente dedicata alla questione (codice della strada).

Questa supposizione entra però in contrasto con quanto riportato negli artt. 17 e 20 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.: il datore di lavoro deve fare tutto ciò che è tecnicamente e ragionevolmente possibile per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori e, in questo caso, per evitare che gli stessi possano causare incidenti in strada.

Il datore di lavoro nella valutazione deve considerare:

- Le caratteristiche psico-fisiche dei lavoratori adibiti alla mansione specifica;

- Le caratteristiche del veicolo che viene fornito;

- Le caratteristiche del percorso che seguiranno i lavoratori;

- Il tempo di percorrenza e i chilometri (prestando particolare attenzione alle tratte notturne);

- L’organizzazione aziendale interna.

Un approccio per la valutazione del rischio

Il rischio è sempre calcolato dal prodotto tra la probabilità di accadimento di un determinato evento e la gravità delle conseguenze che l’evento stesso potrebbe causare (danno).

Nel caso specifico del rischio stradale, mentre la gravità del danno avrà una cifra quantitativa pressoché fissa, in quanto i sistemi di protezione dei mezzi sono sempre uguali per categoria di veicolo e devono essere sempre conformi alla legislazione vigente, i fattori che influiscono sulla probabilità di accadimento sono molteplici:

1. Driver: esperienza, formazione e caratteristiche del lavoratore. Si prenderà in considerazione un profilo comportamentale medio.

2. Veicolo: robustezza, sistemi di protezione, livello di manutenzione. Anche qui si prenderà in considerazione un veicolo“medio”.

3. Mission: tipologia di attività che svolge il lavoratore, tenendo conto delle ore di lavoro, dei chilometri percorsi, della guida notturna e di eventuali attività lavorative concomitanti.

4. Percorso: per valutare questo fattore, si deve tener conto della tipologia delle strade, di eventuali fenomeni naturali che potrebbero comportare rischio incidenti, del numero di incidenti nell’anno, ecc.

L’uso del cellulare alla guida

Qualsiasi motivo che comporti la distrazione del driver alla guida potrebbe causare un incidente stradale. La questione legata all’utilizzo del cellulare alla guida presenta, senza dubbio, un aggravante, anche in base al codice della strada. In effetti il solo fatto di conversare con un'altra persona alla guida può essere una fonte di distrazione, anche se vengono utilizzati gli auricolari o il vivavoce (rispettando però le disposizioni specifiche della normativa vigente).

L’utilizzo del cellulare alla guida, quindi, dovrebbe essere del tutto vietato, ma questo, spesso, pone problematiche a livello lavorativo.

Pensate infatti ad un agente di commercio che è costretto a viaggiare per vendere prodotti di vario tipo: possiamo veramente aspettarci che lo stesso non utilizzi il telefono durante i suoi viaggi in auto?

Siccome l’utilizzo del cellulare (con auricolari o vivavoce, seguendo le regole del codice della strada) è contemplato dalla legislazione, il datore di lavoro ne deve tenere conto nella sua valutazione.

Consumo di alcol e il ruolo del medico competente

Per ovvie ragioni, i lavoratori non devono assumere sostanze che potrebbero andare ad alterare le loro condizioni psicofisiche, soprattutto quando per lavoro devono guidare un mezzo.

Nel caso della prescrizione di farmaci che possano andare ad alterare il livello di attenzione alla guida, il lavoratore ne deve dare immediata comunicazione al medico competente che procederà ad individuare indicazioni di non idoneità.

Più difficile risulta essere il controllo di occasionale consumo di alcol: in effetti, nel caso di un abuso specifico di alcol o droghe, i sintomi sono chiari e denunciabili da parte dei colleghi o dei datori di lavoro. Ci sono però delle occasioni in cui si verifica il consumo di piccoli quantitativi di alcol che, per quanto irrisori, potrebbero comportare un’alterata capacità alla guida. Basti pensare ai pranzi di lavoro o all’abitudine di correggere il caffè.

Questi casi, per quanto evitabili, non sono controllabili e potrebbero essere motivo di sonnolenza e alterazione dello stato mentale del lavoratore.

Il ruolo del medico competente risulta essere fondamentale. Il controllo e la verifica di abuso di alcol, droghe e farmaci è disposto per legge in casi specifici (esempio: addetti alla conduzione di carrelli elevatori). Quindi per ciò che concerne il rischio stradale, il medico competente, nella redazione del protocollo sanitario, deve tener conto che l’attività dei driver è intrinsecamente legata alla guida del mezzo.