L’ACCONTO IVA 2021

Entro il prossimo 27 dicembre i contribuenti soggetti passivi Iva devono provvedere al versamento dell’acconto Iva 2021 (articolo 6 L. 405/1990), il cui ammontare va definito scegliendo liberamente uno dei seguenti metodi:

-Metodo storico;

-Metodo previsionale

-Metodo delle operazioni effettuate.

Sono esonerati da tale obbligo:

-I soggetti     passivi Iva che hanno cessato l’attività nel corso del 2021 e, non avendo registrato alcuna operazione     nel mese di dicembre/ultimo trimestre 2021, non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica     dell’imposta relativa al mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili) o     all’ultimo trimestre del 2021 (contribuenti trimestrali).

-I soggetti     in regime agricolo di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1971).

-I soggetti     che esercitano attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R 633/1972).

-Le società, le associazioni sportive dilettantistiche e le     associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/1991.

-I soggetti     che hanno aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria     giovanile (articolo     27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) o al regime forfetario (articolo 1, commi     54 – 89, L. 190/2014).

-I soggetti     che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non     imponibili Iva.

-I soggetti     che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti     della Pubblica Amministrazione con il meccanismo dello split payment.

Il versamento va effettuato, purché l’importo non sia inferiore a 103,29 euro, tramite modello F24 con indicazione dei seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali indicando come periodo di riferimento il 2021.

L’acconto così determinato verrà poi scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 17 gennaio 2022), per il quarto trimestre 2021 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2022), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2021 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2022).

L’ammontare dell’acconto Iva e il metodo utilizzato per determinarlo vanno infine riportati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2021 o, in caso di compilazione, nel rigo VH17 del modello Iva 2022.

Passando all’analisi dei metodi di determinazione dell’acconto Iva, secondo il metodo storico, che è generalmente il più utilizzato, l’ammontare è calcolato in misura pari all’88% del saldo a debito relativo al mese/trimestre dell’anno precedente, a seconda della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente.

In considerazione del fatto che il quadro VH del modello Iva va compilato esclusivamente se è necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse trimestralmente all’Agenzia delle Entrate, la base di riferimento per la determinazione dell’acconto Iva è ricavabile dal quadro VP della comunicazione Li.Pe. o, qualora sia stato presentato il quadro VH per le ragioni sopra esposte, dal modello Iva 2021.


In particolare, la base di calcolo si determina facendo riferimento:

-Per i contribuenti  mensili, all’ammontare della liquidazione     a debito relativa al mese di dicembre 2020, determinata facendo riferimento alla     Comunicazione Li.Pe. di dicembre (VP13 + VP14) o al quadro VH della dichiarazione     Iva (VH15 a debito + VH17).

-Per i contribuenti trimestrali speciali di cui all’articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972 all’ammontare della     liquidazione a debito relativa     al quarto trimestre 2020, determinata facendo riferimento alla Comunicazione Li.Pe. di dicembre     (VP13 + VP14) o al quadro VH della dichiarazione Iva (VH15 a debito +     VH17).

-Per i contribuenti trimestrali per opzione all’ammontare dell’importo a     debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2020, pari alla seguente somma se compilato il quadro     VH: VL38 + VH17 – VL36.

Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2020, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

-Passaggio da trimestrale a mensile: in questo caso il parametro su cui calcolare     l’88% dovuto a titolo di acconto è pari ad     un terzo dell’imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2020 (modello Iva 2021), desumibile     dalla seguente operazione:

(VL38 – VL36 + VP13/VH17)

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-Passaggio da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di     ottobre, novembre e dicembre 2020, desumibile dalla seguente operazione:

VP14della liquidazione di ottobre, novembre e dicembre + VP13 della liquidazione didicembre

o se compilato il quadro VH

VH13+ VH14 + VH15 + VH17

E’ importante sottolineare, come precisato nella risoluzione 157/E/2004, che, per la determinazione dell’acconto Iva dei contribuenti trimestrali, non vanno considerati:

-Gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;

-L’eventuale adeguamento ai fini Iva: l’Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi     dichiarati nel modello Redditi 2021 per il 2020 non influenza quindi il calcolo dell’acconto Iva 2021.

Infine, in caso di tenuta obbligatoria della contabilità separata ex articolo 36 D.P.R. 633/1972 e presenza di diverse periodicità di liquidazione Iva, il relativo acconto va determinato in maniera cumulativa per tutte le attività, sulla base: della liquidazione di dicembre 2020 con riferimento all’attività “mensile” e della dichiarazione Iva 2021, relativa al 2020, per quella “trimestrale”.

In alternativa al metodo storico, visto in precedenza, il contribuente ha la facoltà di adottare due metodi alternativi per determinare l’ammontare dell’acconto Iva 2021: il metodo previsionale e quello delle operazioni effettuate.


Per quanto riguarda il metodo previsionale, capita che in determinate situazioni, come ad esempio in caso di un calo di fatturato rispetto al mese di dicembre dello scorso anno, possa risultare più conveniente commisurare l’acconto, anziché sul dato storico, sulla base del dato previsionale del 2021, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno in corso.

Il rischio di questo metodo consiste nel fatto che se poi, a consuntivo, l’acconto versato per il 2021 risulta inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2021 (modello Iva 2022), si incorre nella sanzione di insufficiente versamento (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997).


Con il metodo delle operazioni effettuate invece l’Iva dovuta in acconto è determinata in misura pari al 100% dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione Iva al 20 dicembre.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 facendo riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).

È importante evidenziare che vanno considerate, nel calcolo delle operazioni attive, non solo quelle effettuate e registrate nei registri Iva, ma anche quelle effettuate e non ancora annotate. Di conseguenza nel computo andranno comprese anche le operazioni effettuate entro il 20 dicembre, la cui fattura immediata può essere emessa, in base a quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, entro i 12 giorni successivi, o, in caso di fatture differite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2021 o 1.10 – 20.12.2021), il cui risultato a debito dovrà essere versato integralmente.

Con riguardo ai soggetti passivi Iva riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter I D.P.R. 633/1972, le modalità di calcolo dell’acconto Iva sono influenzate dalla speciale disciplina di cui al D.M. 23/1/2015.

In particolare, come chiarito dalle circolari 27/E/2017 e 28/E/2017, l’acconto deve essere determinato secondo uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, ma nel farlo le Pubbliche Amministrazioni e le Società soggette allo split payment dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti ossia dell’imposta versata direttamente (soggetti di cui al comma 01 dell’articolo 5 D.M. 23/1/2015) ovvero dell’imposta versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, D.M. 23/1/2015).

L’acconto Iva dovrà poi essere determinato unitariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno versare un unico acconto che tenga conto anche dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Un altro caso particolare di determinazione dell’acconto riguarda i soggetti passivi trimestrali che operano nell’ambito dei servizi di telecomunicazione di cui al D.M. 366/2000 e quelli che somministrano servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, …) di cui al D.M. 370/2000.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 471, L. 311/2004, tali soggetti, se hanno versato un ammontare di Iva superiore a 2 milioni di euro nel 2020 (ammontare determinato tenendo conto dei versamenti dovuti in base alle liquidazioni dei primi tre trimestri 2020, del quarto trimestre 2019 – scadenza 17 febbraio 2020 – e di eventuali versamenti integrativi effettuati nel 2020 a seguito di ravvedimento operoso), determinano l’acconto Iva in misura pari al 97% della media dei versamenti eseguiti per i primi tre trimestri 2021 o, in alternativa, utilizzando il metodo delle operazioni effettuate.

Infine nel caso di soggetti passivi Iva che affidano la tenuta della contabilità a terzi, che hanno optato (nella prima dichiarazione Iva annuale successiva all’adozione) per l’effettuazione della liquidazione dell’Iva non in base ai dati del mese a cui la liquidazione si riferisce, ma in base a quelli del mese precedente, l’acconto Iva è determinato, in caso di utilizzo del metodo storico, in misura pari all’88% dell’imposta risultante dalla liquidazione per il mese di dicembre 2020 in base alle annotazioni di novembre 2020.


Fonte: https://www.ecnews.it/lacconto-iva-2021-i-parte/ - https://www.ecnews.it/lacconto-iva-2021-ii-parte/