LAVORO IBRIDO: DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE E NORME ANTINFORTUNISTICHE

Negli ultimi periodi, il lavoro a distanza e quello ibrido stanno entrando sempre di più nel normale quadro organizzativo delle aziende, rispondendo ad una necessità che, soprattutto durante la pandemia generata dal virus SARS – COV – 2, è diventata primaria e introducendo cambiamenti a livello sociale e lavorativo.

Prima di approfondire i temi legati alle caratteristiche del lavoro a distanza e il suo trattamento a livello antinfortunistico, occorre focalizzare l’attenzione sulle definizioni precise di remote work, telework e hybrid work.

- Il lavoro a distanza (remote work) si riferisce a qualsiasi tipo di accordo lavorativo in cui i lavoratori lavorano a distanza, lontano dai locali del datore di lavoro, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

- Il telelavoro (telework) che è una sottocategoria del lavoro a distanza quando il lavoro a distanza che coinvolge le tecnologie dell’informazione e della comunicazione viene svolto da casa (o più raramente in uffici fuori casa dedicati al telelavoro).

Per definizione, include solo il lavoro che comporta una relazione formale tra un datore di lavoro e un dipendente.

- Il lavoro ibrido (hybrid work) che è una combinazione di telelavoro e lavoro presso la sede del datore di lavoro.

Le caratteristiche del lavoro ibrido

Come già possiamo intendere dalla definizione, il lavoro ibrido è un particolare tipo di organizzazione del lavoro nella quale un addetto può lavorare sia in ufficio, sia da casa.

Lo stesso presenta due componenti fondamentali: un’organizzazione coordinativa dell’attività (sia in ufficio, sia a casa) e un programma che specifichi gli orari, la durata e la frequenza di ciascuna tipologia lavorativa.

Lo stesso può essere definito remote – first, quando il lavoratore svolge la sua attività prevalentemente da casa o, viceversa, office – first quando prevede la presenza negli ambienti di lavoro del datore per la maggior parte del tempo lavorativo.

Il lavoro ibrido può essere più o meno flessibile e prevedere degli “spazi terzi” ovvero dei luoghi dedicati al co – working vicino al luogo di residenza del lavoratore.

Elementi fisici/ergonomici, temporali e tecnici del lavoro ibrido

 

Il lavoro ibrido deve combinare diversi aspetti legati ad elementi fisici, temporali, tecnici ed ergonomici:

- Caratteristiche fisiche: sono strettamente legate all’ergonomia della postazione di lavoro e alla qualità della zona adibita ad ufficio nella dimora del lavoratore.

Le stesse tengono conto dell’illuminazione, del tipo di attrezzature, delle condizioni ambientali e dell’ergonomia.

- Caratteristiche temporali: riguardano la durata e la frequenza del lavoro ibrido e influenzano l’esposizione fisica e psicosociale dei lavoratori.

- Caratteristiche organizzative: sono tutte quelle legate all’organizzazione del lavoro.

- Caratteristiche individuali: il lavoro ibrido potrebbe andare a modificare il livello di stress dei lavoratori, che possono reagire in modo del tutto individuale a questa novità.

Lavoro da remoto e infortuni

L’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 afferma che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per svolgere l'attività e per tale ragione è tenuto a consegnare allo stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi al lavoro.

Al lavoratore è richiesta la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione”.

Mentre l’art. 23 della medesima legge estende ai lavoratori agili le tutele previste contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

 

In questi casi particolari però una domanda risulta spontanea: come si fa a riconoscere l’occasione di lavoro?

 

L’occasione di lavoro viene definita come concetto che si identifica nel rischio e nella finalità lavorativa. I rischi sono quelli a cui il lavoratore è esposto esclusivamente o prevalentemente a causa del proprio lavoro. Solo che la normativa è ancora buia e troppo interpretabile: può essere, infatti, imputata al datore di lavoro la responsabilità della violazione delle misure di sicurezza presso l’abitazione del lavoratore?