LE FAQ PIÙ FREQUENTI IN MATERIA DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI

1) FINO A QUANDO SONO SOSPESI I PAGAMENTI DELLE CARTELLE DI AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE?

L’articolo 154, lettera a) del DL N. 34/2020 (cosiddetto “Dl Rilancio”) ha definito al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dell’art. 68 del Dl n. 18/2020 “Cura Italia”. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020.

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

2) AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PUÒ NOTIFICARMI NUOVE CARTELLE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE (DALL’8 MARZO 2020 AL 31 AGOSTO 2020?)

No, nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

3) HO UNA CARTELLA CHE MI È STATA NOTIFICATA TEMPO FA, SCADUTA DOPO L’8 MARZO. DEVO PAGARLA PER EVITARE LE PROCEDURE DI RECUPERO OVVERO I TERMINI PER IL PAGAMENTO SONO SOSPESI?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 agosto 2020; i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

4) I PAGAMENTI CHE NON EFFETTUO PERCHÈ OGGETTO DI SOSPENSIONE E CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020, VANNO PAGATI IN UN’UNICA SOLUZIONE?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020.

5) HO UN PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO CON RATE CHE SCADONO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE. PER QUESTE RATE DEVO RISPETTARE LE SCADENZE DI PAGAMENTO?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 settembre 2020.

6) DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PRENDERÀ IN ESAME E TRATTERÀ LE MIE ISTANZE DI RATEIZZAZIONE?

Sì, l’operatività di Agenzia delle Entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

7) HO UN PIANO DI RATEIZZAZIONE CHE ALLA DATA DELL’8 MARZO ERA ANCORA IN ESSERE, MA POTREI AVERE DIFFICOLTÀ A CORRISPONDERE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020 TUTTE LE RATE IN SCADENZA NEI MESI DA MARZO AD AGOSTO. IL DECRETO 34/2020 PREVEDE QUALCHE AGEVOLAZIONE?

Sì, il Decreto estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 agosto 2020.

8) HO UNA CARTELLA I CUI TERMINI DI VERSAMENTO SONO SCADUTI PRIMA DELL’8 MARZO 2020. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PUÒ ATTIVARE PROCEDURE CAUTELARI O ESECUTIVE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE?

No, durante il periodo di sospensione Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

9) HO RICEVUTO ALLA FINE DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 UN PREAVVISO DI FERMO DEL MIO VEICOLO (O PREAVVISO DI IPOTECA), CHE AVREI DOVUTO PAGARE ENTRO I SUCCESSIVI 30 GIORNI. SE NON SONO RIUSCITO ANCORA A PAGARLO POSSO UTILIZZARE L’AUTO (O MI VIENE ISCRITTA IPOTECA SULL’IMMOBILE?)

Dall’8 marzo al 31 agosto 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, Agenzia delle Entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 31 agosto, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile).

10) HO UN FERMO AMMINISTRATIVO GIÀ ISCRITTO PER UNA VECCHIA CARTELLA NON PAGATA. POSSO PAGARE E CHIEDERE LA CANCELLAZIONE O LA SOSPENSIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE PREVISTO DAL DECRETO?

Sì. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure richiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

11) HO SUBITO IL PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO N. 34/2020. IL MIO DATORE DI LAVORO CONTINUERÀ AD EFFETTUARE LA TRATTENUTA NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE?

Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto n 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto e fino al 31 agosto 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° settembre 2020.

12) NON RIESCO A PAGARE ENTRO LE PREVISTE SCADENZE DELL’ANNO 2020 LE RATE DELLA “ROTTAMAZIONE-TER” E/O DEL “SALDO E STRALCIO”. SE LE PAGO IN RITARDO PERDO TUTTI I BENEFICI DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE?

No. Il Decreto ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.

13) SE NON RISPETTO LE SCADENZE DI LEGGE MA PAGO LE RATE DELLA “ROTTAMAZIONE-TER” E DEL “SALDO E STRALCIO” ENTRO IL 10 DICEMBRE 2020, QUALI BOLLETTINI DEVO USARE?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

14) SARANNO CONSIDERATI REGOLARI, ANCHE I PAGAMENTI DI TUTTE LE RATE DELLA “ROTTAMAZIONE-TER” E/O DEL “SALDO E STRALCIO” IN SCADENZA O SCADUTE NELL’ANNO 2020, EFFETTUATI ENTRO I 5 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL 10 DICEMBRE 2020?

No. Il Decreto prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

15) NON HO PAGATO LE RATE DELLA “ROTTAMAZIONE-TER” E/O DEL “SALDO E STRALCIO” IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2019 E PERTANTO SI È DETERMINATA L’INEFFICACIA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. ORA POSSO CHIEDERE LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO?

Sì. Il Decreto ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

16) AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE HA TEMPORANEAMENTE CHIUSO AL PUBBLICO I PROPRI SPORTELLI A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. COME POSSO FARE PER PAGARE O PER RICHIESTE URGENTI E NON DIFFERIBILI?

In relazione alla sospensione delle attività di riscossione fino al 31 agosto 2020 disposta dal “Decreto Rilancio”, gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione sul territorio nazionale rimarranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. L’operatività dell’Agenzia sarà comunque garantita attraverso i servizi online e i consueti canali di ascolto dedicati all’assistenza contribuenti che, per l’occasione, sono stati potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza ed effettuare pagamenti direttamente online.

17) DEVO RICEVERE IL PAGAMENTO DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DA PARTE DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MA HO UNA CARTELLA DI PAGAMENTO SCADUTA DI IMPORTO SUPERIORE A 5 MILA EURO. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FARÀ LE VERIFICHE PRESSO L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E BLOCCHERÀ IL PAGAMENTO?

No. Il Decreto ha previsto che nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’ente della riscossione (articolo 48-bi del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Fonte: agenziaentrateriscossione.gov.it

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