LE PROSSIME SCADENZE PER I CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS: CESSIONE, UTILIZZO E REMISSIONE IN BONIS

Entro il prossimo 20 settembre 2023 scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese che hanno sostenuto nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, spese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Scade, invece, il prossimo 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’utilizzo in compensazione, mediante il Modello F24 dei suddetti crediti d’imposta, grazie alla proroga apportata dal “Decreto Aiuti-quater” (D.L. n. 176/2022) al termine fissato precedentemente al 30 giugno 2023.

La data del 30 settembre 2023 è di rilevante importanza sia per l’utilizzo dei predetti crediti per i soggetti cessionari che per i beneficiari dei crediti che non hanno presentato regolarmente la comunicazione entro lo scorso 16 marzo, quest’ultimi potranno fruire della remissione in bonis entro tale data.

In vista dell’approssimarsi delle scadenze, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 24/E/2023 che chiarisce alcuni punti per l’applicazione delle agevolazioni fiscali messe in campo dal Governo per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi del settore energetico.

Quali sono i crediti d’imposta energia e gas

Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, è stato previsto da diverse norme a favore delle imprese che hanno sostenuto spese per l’acquisto di energia e gas.

Al protrarsi del “caro energia” è seguito un correlato proliferarsi di norme che prorogassero le misure anche per il 2023 e, in taluni casi, ne potenziassero la portata agevolativa.

Da ultimo, l’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ai commi da 2 a 8 ha esteso, alcuni crediti d’imposta già concessi nel 2022, anche al primo trimestre 2023, elevandone le relative percentuali.

Successivamente, l’articolo 4 del “Decreto Bollette” (D.L. n. 34/2023) ha riconosciuto il contributo straordinario in favore delle imprese, per l’acquisto di energia e gas, anche per il secondo trimestre 2023.

Da un lato si amplia, dunque, il quadro agevolativo e dall’altro s’intersecano le scadenze dei crediti del 2022 e quelli relativi al 2023.

Di seguito vediamo i termini e le modalità per l’utilizzo in compensazione ovvero per la cessione dei crediti d’imposta relativi all’ultima parte del 2022 e precisamente quelli del:

- Terzo trimestre 2022: credito riconosciuto dal “Decreto Aiuti-bis” (D.L. n. 115/2022);

- Ottobre e novembre 2022: credito riconosciuto dal “Decreto Aiuti-ter” (D.L. n. 144/2022);

- Dicembre 2022: credito riconosciuto dal “Decreto Aiuti-quater” (D.L. n. 176/2022).

 

Entro quando si può utilizzare il credito d’imposta energia e gas

Il documento di prassi citato in premessa fornisce un quadro delle principali scadenze afferenti i crediti derivanti dalle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas per poter fruire dell’istituto della compensazione ovvero quello della cessione del credito.

I crediti, come noto, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997) se relativi al:

- Primo e secondo trimestre 2023 entro il 31 dicembre 2023 ai sensi, rispettivamente, del comma 7 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e dell’articolo 4, comma 7, del “Decreto Bollette” (D.L. n. 34/2023).

- Terzo e quarto trimestre 2022 entro il 30 settembre 2023, come disposto dall’articolo 1 comma 1 della legge n. 6/2023, di conversione del D.L. n. 176/2022 che ha prorogato il termine fissato al 30 giugno 2023 dall’articolo 1, comma 3, del “Decreto Aiuti-quater”.

I codici tributo identificativi del credito d’imposta da indicare nel Modello F24 per la compensazione sono rilevabili dalle risoluzioni n. 59/2022, n. 73/2022, n. 2/2023, n. 17/2023, n. 41/2023.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite Modello F24, i crediti d'imposta possono essere ceduti per l’intero importo, come vedremo tra poco.

Come cedere il credito d’imposta energia e gas

La cedibilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas per l’ultima parte del 2022 (terzo e quarto trimestre) sono stabilite, in particolare, dai seguenti dispositivi:

- Dell’articolo 7, comma 1-ter, del D.L. n. 115/2022;

- Dell’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 144/2022;

- Dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 176/2022.

 

Le regole per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta del 2022 sono state definite dai provvedimenti direttoriali n. 253445/2022, per i crediti del primo e secondo trimestre 2022; e con i provvedimenti n. 450517/2022 e n.24252/2023, quelle relative ai crediti del terzo e quarto trimestre 2022.

I crediti afferenti, invece, al primo e del secondo trimestre del 2023 sono regolamentati dall’articolo 1, comma 8, della Legge di Bilancio 2023 e dall’articolo 4, comma 8, del “Decreto Bollette”.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione per la cessione dei crediti, invece, sono stati oggetto di più provvedimenti del direttore dell’Agenzia da adottarsi:

 

Ricordiamo che i termini per la comunicazione della cessione del credito sono strettamente correlati alla tipologia di credito vantato e al periodo di maturazione del credito.

Più in dettaglio, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito le cessioni dei crediti devono essere comunicate:

- Entro il 20 settembre 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6983, 6984, 6985, 6986, 6993, 6994, 6995 e 6996.

I cessionari devono utilizzare i crediti acquistati entro il 30 settembre 2023.

- Entro il 18 dicembre 2023, per i crediti di cui ai codici 7010, 7011, 7012, 7013,7014, 7015, 7016, 7017 e 7018.

I cessionari devono utilizzare i crediti acquistati entro il 31 dicembre 2023.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 24252/2023 ha fissato al 20 settembre 2023 il termine per la comunicazione di cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 ed esteso tale termine anche alle comunicazioni per le cessioni dei crediti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

 

Il predetto provvedimento elenca i seguenti codici tributo e i relativi termini di presentazione della comunicazione:

- 22 marzo 2023 per il credito di cui al codice 7732;

- 21 giugno 2023 per il credito di cui al codice 7737;

- Entro il 20 settembre 2023 per i crediti di cui ai codici 7728, 7729, 7730, 7731, 7733,7734, 7735, 7736, 7742, 7743, 7744 e 7745.

Quando presentare la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta energia e gas

L’imminente scadenza del prossimo 20 settembre 2023 concerne la presentazione della comunicazione relativa alla cessione dei crediti del terzo trimestre 2022 e dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2022.

In primo luogo, è opportuno ricordare che la comunicazione deve essere inviata utilizzando l’apposito modello, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità (se richiesto), ovvero, quando non è richiesto il visto di conformità, dal beneficiario del credito (cedente) oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni (articolo 3, c. 3, DPR n.322/1998).

 

Il modello della comunicazione per la cessione del credito riguardai beneficiari. In dettaglio i crediti d’imposta:

- Codice 7728: credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del DL n. 115/2022 (“Decreto Aiuti-bis”).

- Codice 7729: credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del DL n. 115/2022.

- Codice 7730: credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del DL n. 115/2022.

- Codice 7731: credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del DL n. 115/2022.

- Codice 7733: credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del DL n. 144/2022.

- Codice 7734: credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del DL n. 144/2022.

- Codice 7735: credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del DL n. 144/2022.

- Codice 7736: credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del DL n. 144/2022.

- Codice 7742: credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del DL n. 176/2022.

- Codice 7743: credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del DL n. 176/2022.

- Codice 7744: credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del DL n. 176/2022.

- Codice 7745: credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del DL n. 176/2022.

Il contribuente beneficiario dovrà utilizzare per la comunicazione il modello approvato e dovrà indicare:

- I propri dati nel frontespizio;

- I dati relativi alla cessione del credito nel quadro “A” indicando, tra l’altro, quale importo di riferimento l’ammontare della spesa agevolata e l’importo del credito ceduto, secondo le percentuali stabilite in relazione alla misura di riferimento, come da schema che segue:

- Codice tributo 7728: importo credito ceduto pari al 25% dell’ammontare della spesa agevolata;

- Codice tributo 7729: importo credito ceduto pari al 25% dell’ammontare della spesa agevolata;

- Codice tributo 7730: importo credito ceduto pari al 15% dell’ammontare della spesa agevolata;

- Codice tributo 7731: importo credito ceduto pari al 25% dell’ammontare della spesa agevolata;

- Codice tributo 7732: importo credito ceduto pari al 20% dell’ammontare della spesa agevolata;

- Codice tributo 7733: importo credito ceduto pari al 40% dell’ammontare della spesa agevolata;

- Codice tributo 7734: importo credito ceduto pari al 40% dell’ammontare della spesa agevolata;

- Codice tributo 7735: importo credito ceduto pari al 30% dell’ammontare della spesa agevolata;

- Codice tributo 7736: importo credito ceduto pari al 40% dell’ammontare della spesa agevolata;

- Codice tributo 7737: importo credito ceduto pari al 20% dell’ammontare della spesa agevolata;

- Codice tributo 7742: importo credito ceduto pari al 40% dell’ammontare della spesa agevolata;

- Codice tributo 7743: importo credito ceduto pari al 40% dell’ammontare della spesa agevolata;

- Codice tributo 7744: importo credito ceduto pari al 30% dell’ammontare della spesa agevolata;

- Codice tributo 7745: importo credito ceduto pari al 40% dell’ammontare della spesa agevolata.

- La dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta i requisiti per beneficiare del credito d’imposta ceduto nel quadro“B”.

Come effettuare la comunicazione dei crediti 2022 “in ritardo”

Con riferimento alla comunicazione da effettuare per i crediti d’imposta maturati nell’esercizio 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che chi non ha rispettato il termine dello scorso 16 marzo 2023 può sanare la propria posizione.

L’Agenzia ha precisato che la mancata presentazione della comunicazione rappresenta un inadempimento di natura ''formale'' e, dunque, sanabile attraverso l’istituto della “remissione in bonis” (articolo 2 c. 1 D.L. n. 16/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 44/2012).

Nella risoluzione n. 27/E/2023, si precisa che, difatti, l'inoltro della comunicazione non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati.

La sua omissione, infatti, non ne inficia l'esistenza, ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023”.

Destinatari della remissione in bonis sono i beneficiari dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022 che dovevano effettuare la comunicazione entro il 16 marzo dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 “a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito” - come disposto dall’articolo 1, comma 6, del “Decreto Aiuti-quater”.

Il modello di comunicazione in questione è quello di cui al provvedimento n. 56785/2023 (relativo ai codici tributo: 6968, 6969, 6970, 6971, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6993, 6994, 6995, 6996 e 6972) che doveva essere presentato dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 e le cui eventuali comunicazioni scartate ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

Le imprese che non avessero provveduto a tale presentazione potranno avvalersi della “remissione in bonis”, mediante l’invio del relativo modello, da effettuarsi “in tempo” per utilizzare il credito, vale a dire entro il 30 settembre 2023, termine fissato ad oggi per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Per utilizzare il credito entro il 27 settembre 2023, la comunicazione deve essere inviata entro e non oltre il 26 settembre 2023.

Fonte:

https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/31/crediti-imposta-energia-gas-cessione-utilizzo-remissione-bonis-prossime-scadenze

A cura di: