LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO: ATTREZZATURE E PRINCIPIO DI PROTEZIONE OGGETTIVA

Negli ambienti di lavoro, gli infortuni legati alle attrezzature ed ai macchinari sono, purtroppo, all’ordine del giorno: spesso gli stessi possono essere imputati a delle carenze del datore di lavoro o alla mancata vigilanza da parte del preposto, ma cosa succede se è il lavoratore che, di propria iniziativa, decide di discostarsi dagli standard di prudenza, diligenza e perizia?

La normativa di salute e sicurezza sul lavoro si basa sul principio di protezione oggettiva, che tende a salvaguardare l'integrità psico-fisica del lavoratore anche dai rischi che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, cioè non del tutto abnormi rispetto il normale procedimento assunto.

Quindi il datore di lavoro, nella predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, deve tener conto anche della disattenzione e dell’inesperienza dei lavoratori.

Per capire meglio il principio di protezione oggettiva, nel presente articolo andremo ad analizzare dei casi giurisprudenziali affrontati dalla Cassazione.

PRIMO EVENTO: Cassazione Penale, Sez. IV, 21 ottobre 2021 n. 37819

Descrizione dell’evento occorso: l’infortunato, al termine del lavoro di tornitura delle ruote di un vagone ferroviario, ha deciso di eseguire un'operazione di pulitura di alcuni trucioli rimasti incastrati tra la ruota del treno e il rullo di trascinamento; a tal fine si è procurato uno straccio e ha cercato di eseguire la pulitura dapprima a macchina spenta, poi accendendo il tornio. La mano dell'operaio è stata risucchiata dalla macchina in movimento nella zona di contatto tra la ruota e i rulli, cagionando delle lesioni.

In questo caso il datore di lavoro avrebbe violato, secondo la Cassazione, in particolare l'art. 71, comma 1, D.Lgs.n.81/2008, per avere messo a disposizione dei lavoratori un macchinario sprovvisto di adeguati sistemi di sicurezza, ovvero di una protezione che impedisse di raggiungere la zona pericolosa della macchina. Nonostante sia stato evidenziato il comportamento del lavoratore improntato a leggerezza e sconsideratezza, la responsabilità del datore di lavoro è legata alla titolarità della posizione di garanzia datoriale in quanto non vi erano dispositivi di impedimento o accorgimenti che potessero quanto meno limitare l’accesso del lavoratore agli organi in movimento della macchina (i rulli erano facilmente accessibili al lavoratore).

L’abnormità dell’evento è stata esclusa in quanto l’operaio infortunato era impegnato in una mansione (quella della pulitura del tornio) rientrante fra quelle a lui affidate abitualmente e quindi il rischio specifico concretizzato doveva rientrare tra quelli valutati dal datore di lavoro.  

In conclusione, "nella specie, è di tutta evidenza che la condotta dell’operaio infortunato si inseriva pienamente, e in modo tutt'altro che imprevedibile o eccentrico, nell'area di rischio affidata alla gestione del datore di lavoro, nella sua qualità datoriale".

SECONDO EVENTO: Cassazione penale, Sez. IV, 9 novembre 2016 n. 47017

Descrizione dell’evento occorso: l'incidente si è verificato mentre un operaio, a mezzo di un carrello, trasportava all'interno della fabbrica giunti metallici del peso di 10 Kg ciascuno; a seguito del brusco arresto del carrello conseguente all'ostacolo incontrato da una ruota, incastratasi in una scanalatura del pavimento, l'operaio è stato investito dai giunti fuoriusciti dal carrello. I difetti rilevati, nel caso di specie le cavità e connessioni presenti in più punti sul pavimento dello stabilimento, hanno cagionato al dipendente lesioni personali consistenti nella frattura della terza distale della dialisi del perone e del malleolo mediale sinistro guaribili in più di 40 giorni.

La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del presidente del CDA per il reato di lesioni personali colpose per violazione dell'art. 64 D.Lgs. 81/2008, omettendo di provvedere affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti prescritti dall'allegato IV al citato Decreto e sottoposti a regolare manutenzione.

Nello specifico, anche se il lavoratore ha agito secondo condotta incauta, utilizzando per il trasporto di materiale pesante un carrello adibito usualmente al trasporto di minuteria, anziché servirsi degli appositi muletti presenti nella fabbrica, il comportamento non rappresenta un’anormalità tale da recidere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta del datore di lavoro.

Tutto "ciò vale a maggior ragione anche nel caso di specie in quanto, dalle risultanze istruttorie, è emerso che l’operaio non solo stava svolgendo le proprie mansioni ma anche che l'impiego da parte dei dipendenti di carrelli strutturalmente inidonei per le loro caratteristiche al trasporto di giunti del peso di quello movimentato dal predetto lavoratore era fatto conosciuto e "tollerato" dal datore di lavoro che non aveva mai fatto nulla per impedirlo con ciò violando un suo obbligo datoriale di verificare la puntuale osservanza da parte dei dipendenti delle disposizioni poste a tutela della loro sicurezza e di impedire condotte pregiudizievoli per la loro integrità fisica."