LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2016, N. 21

“Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”.

La Legge Regionale n. 21 del 2016 disciplina le modalità attraverso le quali richiedere le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, nonché le modalità per richiedere l’accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali tra le parti, con lo scopo principale di garantire l’erogazione di prestazioni sicure e di raggiungere un miglioramento nel tempo della qualità dei servizi.

Definizioni e disposizioni generali

Per riuscire a comprendere il contenuto della legge, dobbiamo soffermarci su alcune definizioni particolari, che vengono riportate direttamente dall’art. 2 della medesima:

Autorizzazioni: i distinti provvedimenti che consentono:

- La realizzazione, l’ampliamento, la trasformazione o il trasferimento di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali da parte di soggetti pubblici e privati;

- L’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali da parte di soggetti pubblici e privati.

Accreditamento istituzionale: il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate l’idoneità a essere potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Accordo contrattuale: l’atto con il quale gli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e i Comuni definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti, nonché, limitatamente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, la relativa remunerazione a carico del SSR nell’ambito dei livelli di spesa determinati in coerenza con le scelte della programmazione regionale e degli eventuali accordi con le rappresentanze di categoria.

La Giunta Regionale ha il compito di individuare il fabbisogno delle strutture e dei servizi, così come la loro localizzazione nel territorio. La medesima stabilisce inoltre le procedure e le modalità attraverso le quali richiedere l’autorizzazione e l’accreditamento e i requisiti per gli accordi contrattuali.

Il rilascio delle autorizzazioni, degli accreditamenti e i compiti di vigilanza aspettano invece ai Comuni.

 

Autorizzazioni

Obbligo richiesta autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio: strutture ospedaliere ed extra ospedaliere che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o ambulatoriale, le strutture sanitarie intensive ed estensive, le strutture socio-sanitarie che erogano servizi di lungo assistenza e accoglienza in regime residenziale e semiresidenziale e gli stabilimenti termali.

Autorizzazione alla realizzazione: tutti i soggetti, pubblici o privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una delle strutture specificate precedentemente devono fare domanda di autorizzazione al Comune, (modalità stabilite dall’articolo 8 ter del d.lgs. 502/1992).

Entro dieci giorni il Comune trasmette la domanda alla struttura regionale competente per la verifica di compatibilità (in base al fabbisogno regionale) e la verifica di congruità del progetto (rispetto dei requisiti minimi).

Il rilascio dell’autorizzazione di realizzazione rilasciata dal Comune decade se non viene presentata la relativa richiesta di autorizzazione all’esercizio.

Obbligo richiesta autorizzazione all’esercizio: studi medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni chirurgiche/procedure diagnostiche o terapeutiche invasive.

 

Autorizzazione all’esercizio: le strutture indicate precedentemente, prima di iniziare ad esercitare la loro attività, devono presentare richiesta di autorizzazione al Comune. Prima del rilascio della medesima, il Comune si accerta il rispetto dei requisiti minimi, avvalendosi dell’OTA (Organismo Tecnicamente Accreditante), degli organi competentI dell’ASUR o di altre commissioni consultive.

Nell’autorizzazione rilasciata dal Comune sono indicati i dati anagrafici della persona fisica o della società, la tipologia di struttura e di servizi erogabili, le eventuali prescrizioni, il nome ed il titolo di studio del direttore sanitario responsabile della struttura.

È vietato l’accumulo in un unico direttore sanitario di strutture appartenenti a società/persone fisiche diverse.

È consentito l’accumulo in un unico direttore sanitario di più strutture appartenenti alle medesime società/persone fisiche, solo se viene assicurata la presenza di un professionista laureato durante le ore di apertura di tutte le strutture, solo nei seguenti casi:

- Strutture ambulatoriali extra ospedaliere;

- Strutture residenziali (n. posti letto < 60);

- Studi medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni chirurgiche/procedure diagnostiche o terapeutiche invasive;

- Strutture sociali e socio-assistenziali (orario complessivo del direttore sanitario <40 ore).

La variazione del nominativo del direttore sanitario deve essere comunicata ai Comuni, che provvederanno alla modifica dell’autorizzazione.

La Regione e i Comuni possono effettuare dei sopralluoghi per verificare la permanenza dei requisiti minimi e procedere, in caso di assenza dei medesimi, alla sospensione dell’autorizzazione, dando un termine utile per ristabilire le condizioni minime di sicurezza. In caso di più violazioni, si ha la revoca dell’autorizzazione.

Accreditamento istituzionale

I requisiti minimi e le procedure per l’accreditamento delle strutture sono decisi dalla Giunta Regionale mentre le funzioni amministrative vengono svolte dalla Regione e dai Comuni (per le strutture sociali). L’accreditamento può essere articolato per classi ed ha validità triennale (non è consentito il tacito rinnovo, ma deve essere ripresentata la domanda). L’accreditamento non è trasferibile.

La Regione e i Comuni effettuano attività di vigilanza e, in caso di decadenza dei requisiti minimi, procedono alla diffida del dirigente della struttura, prescrivendo di ristabilire le condizioni di accreditamento in tempi congrui.

In caso di reiterazione o di mancata ottemperanza alla prescrizione, l’accreditamento può essere sospeso o revocato.

Accordi contrattuali

La Regione e gli enti legati al Sistema Sanitario stabiliscono gli accordi contrattuali con le strutture pubbliche e con quelle private accreditate. Gli accordi contrattuali sono stipulati dagli enti del SSR nel rispetto dei vincoli determinati dai tetti di spesa stabiliti dalla Regione e degli indirizzi fissati nell’ambito della programmazione regionale.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo completo della Legge n. 21 del 30 settembre 2016.