TRIBUNALE DI BERGAMO, 9 NOVEMBRE 2019. Est. PANZERI.
Non è omologabile il piano ex art. 12-bis l. n. 3 del 2012 proposto da un consumatore che, prestando fideiussioni in favore di una società partecipata unitamente al coniuge, e fin da subito lasciata inattiva, assuma nuove obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.
Del pari, il piano non è omologabile qualora il sovraindebitamento derivi da un ricorso al credito non proporzionato alle capacità patrimoniali del consumatore, che imprudentemente contragga ulteriori finanziamenti personali, a fronte di un reddito invariato e già assorbito per un terzo da debiti pregressi.
La liquidazione del patrimonio ex artt. 14 e ss. l. n. 3 del 2012 presuppone la sussistenza di un patrimonio comprensivo di immobili o mobili e/o di crediti recuperabili, non potendosi accedere alla procedura in parola qualora il sovraindebitato possegga unicamente redditi da lavoro, come tali non liquidabili, ma tutt’al più immediatamente ripartibili.
Fonte: articolo tratto da: ilCaso.it