LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – DEBITORE PRIVO DI REDDITI E BENI – PROPOSTA SORRETTA SOLO DA FINANZA ESTERNA – AMMISSIBILITÀ

TRIBUNALE DI NOLA 12 DICEMBRE 2023

È ammissibile l’apertura della liquidazione controllata anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di redditi, beni mobili, o immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura (c.d. “finanza esterna”).

Milita a favore della tesi che ammette l’apertura della procedura anche in assenza di beni e redditi futuri, la circostanza che la procedura di liquidazione controllata si arresta laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamoall’art. 233 CCII operato dall’art. 276 CCII, disposizione confermativa della circostanza che la liquidazione a carico del sovraindebitato può essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale.

Fonte: Il Caso.it