LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E DEBITI FISCALI: QUANDO È POSSIBILE L’ESDEBITAZIONE?

TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 8 NOVEMBRE 2024. PRES. PANICHI. EST. IONTA.

Con riferimento alla “liquidazione controllata”, anche se ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII resta riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura, il Tribunale può esprimere fin da subito un giudizio prognostico negativo, circa il comportamento tenuto dal debitore nella causazione del proprio stato di sovraindebitamento, ogni qualvolta risulti l’assunzione costante, e reiterata nel tempo, di debiti maturati nei confronti degli enti pubblici, tale da far ritenere che l’impresa, da cui derivano i debiti del ricorrente, fosse da tempo non in grado di essere sul mercato e che sia rimasta in esso solo attraverso l’inadempimento citato.

Trattasi della fattispecie di apertura della liquidazione controllata con una situazione debitoria verificata dall’OCC composta da debiti per 1.529.590,12 euro, di cui oltre un milione e centomila euro in capo ad Agenzia Entrate-Riscossione (debiti i.v.a, contribuiti INPS e INAIL, imposte varie), 30mila euro in capo all’INPS, e circa 270mila in capo alle Banche.

Fonte: Il Caso.it