TRIBUNALE DI MANTOVA, 23 GENNAIO 2020. PRESIDENTE ESTERNO BERNANDI
Composizione della crisi da sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Fattibilità della proposta – Sindacato del giudice – Ammissibilità – Limiti
Spetta al giudice, sia nella fase di apertura della liquidazione, che in quella eventuale del reclamo, verificare se la proposta di liquidazione sia fattibile, tanto arguendosi dal disposto di cui agli art. 14 ter co. 2 e dall’art. 9 co. 2 della legge n. 3/2012, essendo richiesto, come requisito di ammissibilità dell’istanza, che il proponente depositi un’attestazione della fattibilità del piano rilasciata dall’O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi), sicché all’organo giudicante deve ritenersi consentito un sindacato in ordine a tale profilo, inteso non tanto come valutazione circa la convenienza economica della proposta, bensì come verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Nel caso di specie l’inattuabilità della proposta di definizione della crisi da indebitamento, è stata dedotta in considerazione della ritenuta fondatezza dell’azione di risoluzione contrattuale in precedenza proposta da uno dei creditori, e diretta a ottenere la restituzione di gran parte dei cespiti il ricavato della cui vendita, secondo la società proponente la liquidazione del patrimonio, avrebbe dovuto essere destinato al soddisfacimento dei creditori.
Fonte: articolo tratto da: il Caso.it