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Cass. I sez. civ. 19 dicembre 2019 n. 34105

Sovraindebitamento - Nomina del Gestore della Crisi - Richiesta del contestuale deposito di un fondo spese

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 del d.m. 24 settembre 2014, n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o del piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012.

Nell'ambito della legge 3/2012 non figurano infatti disposizioni analoghe a quelle dettate in materia di concordato preventivo, come l'art. 163, co. 2, n. 4, legge fallimentare, ovvero gli artt. 163, co. 3, e 173, comma 1, legge fallimentare.

Peraltro, nell'ambito del nuovo Codice della Crisi, il rinvio di cui all'art. 65, co. 2 (Codice della Crisi II), in base al quale “si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III in quanto compatibili”, potrebbe semmai legittimare l'applicazione degli artt. 44, co. 1, lett. d) e 47, co. 1, lett. d) CCII in tema di deposito del fondo spese nelle procedure di concordato preventivo e omologazione degli accordi di ristrutturazione, previa apposita verifica di compatibilità, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto.