L’RLS E LA SUA FUNZIONE DI CONSULTAZIONE E DI CONTROLLO

Di seguito si propone un approfondimento dell’articolo della scorsa pubblicazione, attraverso l’analisi sulla funzione di consultazione e di controllo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La funzione di consultazione e di controllo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

La sentenza della Corte di Cassazione n. 4828 del 19 ottobre 2017 fa riferimento al ruolo che il legislatore ha voluto attribuire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che è chiamato a svolgere una funzione di consultazione e di controllo sulle iniziative che il datore di lavoro ha assunto in azienda per ciò che concerne il settore della salute e sicurezza sul lavoro.

Altro insegnamento promosso dalla Cassazione riguarda la nomina del RLS: occorre sottolineare, infatti, che un RLS delegato direttamente dal datore di lavoro o nominato, comunque, all’interno del consiglio di amministrazione, realizzerebbe una commistione di funzioni inconciliabili.

Sezione IV penale – sentenza n. 4828del 19 ottobre 2017

La Corte di Cassazione ha ricordato come le disposizioni in materia di sicurezza previste per l’RLS parlano di “attribuzioni”, mentre con riferimento ai datori di lavoro si parla di “obblighi”.

Questi obblighi non possono essere oggetto di delega al RLS perché, in questo caso, verrebbe meno il ruolo di controllo, attribuito al rappresentante dei lavoratori, sulle attività poste in essere dal datore di lavoro.

Il fatto e dall’iter giudiziario

La Corte d’Appello ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato il titolare di un’azienda “colpevole” perché, in qualità di datore di lavoro, ha cagionato, per colpa, a due lavoratori (di cui uno dei due RLS della ditta medesima) delle lesioni personali gravi.

Secondo le imputazioni, in entrambe le occasioni, è accaduto che, mentre il lavoratore sollevava un manufatto metallico con l’ausilio di un paranco collegato con catene ad una gru a bandiera, lo stesso si è improvvisamente staccato dal gancio facente parte del sistema di sollevamento, investendo il lavoratore agli arti inferiori.

Nello specifico, il datore di lavoro non ha adottato le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sarebbero state necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, e, in questo modo, ha violato:

- L’art 70 del D.Lgs 81/2008, in quanto ha messo a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura non idonea.

- L’art 71 comma 3 del D.Lgs 81/2008, in quanto non ha messo in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate a ridurre al minimo il rischio.

- Gli artt. 37 comma 1 e 71 comma 7 del D.Lgs 81/2008, in quanto non si è assicurato che il personale addetto alle operazioni di movimentazione di manufatti mediante il paranco risultasse dotato delle informazioni, della formazione e dell’addestramento specifico necessari per operare in sicurezza.

Veniamo al ricorso in cassazione e alle motivazioni

 

Il datore di lavoro ha proposto ricorso in Cassazione, articolando 3 diverse giustificazioni:

- Per ciò che riguarda l’art. 37 del D.Lgs 81/08 lo stesso sottolinea che “entrambi i dipendenti avevano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata al dettato normativo in relazione al lavoro da svolgere” euno dei dipendenti, operaio esperto e rappresentante dei lavori per la sicurezza, era stato delegato ad addestrare l’altro lavoratore”.

- Per ciò che riguarda l’art 70 del D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro afferma che “entrambi i dipendenti avrebbero posto in essere un comportamento abnorme ed imprevedibile per aver usato, nonostante le precise direttive aziendali prescrivevano l’utilizzo del muletto per la movimentazione dei pezzi di grosse dimensioni, catene e ganci per l’esecuzione del lavoro”.

 

Il titolare ha sostenuto, altresì, che il lavoratore che ricopriva la funzione di RLS (il secondo infortunato), dopo l’infortunio verificatosi ai danni dell’altro dipendente, “avrebbe dovuto informarlo delle modalità con le quali lo stesso si era verificato e della non adeguatezza in termini di sicurezza delle procedure che si stavano utilizzando in azienda per sollevare i carichi, cosa che invece non era avvenuta”.

Arriviamo alla decisione in diritto della Corte di Cassazione

Inammissibili sono state ritenute da parte della Corte di Cassazione le due motivazioni di ricorso sopraindicate: è stato infatti dimostrato che i due eventi infortunistici erano del tutto similari per causa e modalità, che la procedura scorretta di movimentazione dei pezzi era una prassi ormai consolidata in azienda (consuetudine) e che la formazione e l’addestramento impartiti dal datore di lavoro erano superficiali ed errati.

Per ciò che concerne l’accusa mossa al RLS (che non ha avvisato il datore di lavoro dell’inidoneità dei mezzi di sollevamento utilizzati), la Corte di Cassazione ha ribattuto affermando che l’RLS è chiamato a svolgere una funzione di consultazione e controllo e non competono a lui gli obblighi propri del datore di lavoro (valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione e formazione dei lavoratori).