MEDICO COMPETENTE E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Come previsto dall’art. 29 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il medico competente, ovvero il professionista con i requisiti specificati all’art. 38 del medesimo decreto, non è solo responsabile della redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria, ma ha anche il compito di collaborare con il datore di lavoro al fine della valutazione dei rischi aziendali.

In effetti in base all’art. 25 del Testo Unico della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, il medico competente ha l’obbligo di collaborare con il servizio di prevenzione e protezione aziendale anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria.

Quindi in base alla normativa, possiamo affermare che la valutazione dei rischi risulta essere un fattore del tutto “propedeutico” per la corretta pianificazione delle visite mediche.

Gli organismi di vigilanza competenti per il settore possono, infatti, intervenire a livello prescrittivo se notano delle incongruenze tra ciò che è riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendali e il protocollo di sorveglianza sanitaria adottato dal medico competente, in quanto la discrepanza sottolinea una mancata o carente collaborazione da parte delle figure preposte.

Ci sono due motivi principali che giustificano tale osservazione da parte degli enti di controllo:

- Il primo, in quanto come abbiamo già specificato precedentemente, la collaborazione del medico competente ai fini della valutazione dei rischi aziendali è un obbligo di legge.

- In secondo luogo, occorre ricordare che il medico competente deve confrontarsi con il datore di lavoro anche per l’individuazione delle misure di prevenzione, protezione e di miglioramento nel tempo delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, la cooperazione del medico competente alla valutazione dei rischi non si esaurisce nei termini di propedeuticità: in effetti la stessa deve essere modificata, tra l’altro, ogni qual volta i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità di rielaborazione e il documento deve essere sottoposto all’esame dei partecipanti durante la riunione periodica (art. 35 D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

In materia di valutazione dei rischi, il medico competente ha la responsabilità di raccogliere informazioni sia attraverso colloqui con il datore di lavoro, che dovrebbe fornire tutte le informazioni necessarie per lo scopo, sia attraverso le visite mediche e i sopralluoghi in azienda, che rappresentano il secondo canale informativo per reperire conoscenze da applicare per la valutazione e la redazione/modifica del protocollo sanitario.

Secondo la giurisprudenza, tutte le informazioni che il medico reperisce in sede di visita medica dai lavoratori sono elementi rilevanti e utilizzabili per la redazione della valutazione dei rischi.

Questo è assodato dall’art. 25 del Testo Unico che ribadisce l’obbligo da parte del medico competente di segnalare al datore di lavoro tutti i profili di rischio di cui viene a conoscenza, insieme alle misure di tutela necessarie.

In conclusione, possiamo affermare che, il ruolo del medico competente non può esaurirsi al mero atto della redazione del protocollo, in quanto non si tratta di una figura passiva, ma deve dare un contributo propositivo, sia in materia di valutazione dei rischi, sia per ciò che concerne l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.