MODIFICHE D.LGS. 81/08: IL RUOLO DEL PREPOSTO

Nel corso dell’anno 2021 si è assistito ad un numero inaccettabile di morti sul lavoro, come dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, il quale ha voluto lanciare un forte messaggio: non si risparmia sulla vita dei lavoratori.

È indubbio, infatti, che molti di questi infortuni siano collegati alla mancanza di adeguate misure di prevenzione e protezione, oltre che di formazione, dovute al tentativo di risparmiare su un diritto che dovrebbe essere messo al primo posto, quello della salute e sicurezza.

A seguito di queste parole il Consiglio dei Ministri ha emanato un Decreto Legge il 21 ottobre 2021 (convertito poi con la legge 17 dicembre 2021, n. 2015. Il capo III, in particolare) che modifica il D.Lgs. 81/08, dedicato al rafforzamento della disciplina della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le novità principali troviamo rilevanti modifiche in merito alla figura del preposto che ricordiamo essere “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2 del D.Lgs. 81/08).

 

La prima modifica è dell’art. 19 del decreto 81/08 - “Obblighi del preposto”, qui troviamo:

 

A) […] In caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine delle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

F-bis) In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Altra novità importante si trova all’art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentati”:

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

Viene, inoltre, aggiunto un nuovo comma all’art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera di somministrazione”:

- 8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Infine, altra modifica importante è stata fatta all’art. 56 “Sanzioni per il Preposto”:

- Con riferimento a tutte le disposizioni del decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

- a) Con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) ed f-bis);

- b) Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).