Il Decreto Rilancio, innalza per il 2020, la misura del bonus pubblicità fino al 50%. La base di calcolo dell’agevolazione è costituita dall’intero valore dell’investimento pubblicitario effettuato.
In base al numero delle domande effettuate, per percentuale del bonus potrà essere rimodulata in ribasso.
Chi può accedere al beneficio?
Possono accedere al beneficio i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche, o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Il beneficio per il solo anno 2020 è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), dell’articolo 109 Tuir in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”. Pertanto, non ha alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
Come si accede al beneficio?
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda di prenotazione denominata “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre 2020, considerando anche le spese da sostenere entro fine anno.
Gli importi indicati saranno quelli massimi ammissibili.
Si tratta di una seconda finestra di prenotazione esclusiva per il 2020; le comunicazioni telematiche già trasmesse, secondo l’originaria scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020, restano comunque valide.
Alla comunicazione telematica non deve essere allegato nessun documento ma il richiedente è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire, su richiesta dell’Amministrazione, tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute rilasciata dai soggetti legittimati.
I beneficiari avranno cura di comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo agli investimenti effettivamente sostenuti attraverso la presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”. L’importo indicato in tale dichiarazione potrà essere inferiore a quanto comunicato nella comunicazione in scadenza il 30 settembre, ma non superiore.
Solo successivamente sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Come si usufruisce del beneficio?
Il credito di imposta spessante potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito teoricamente spettante. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Quali spese restano escluse?
Il credito di imposta per investimenti pubblicitari in riviste, periodici ed emittenti radiofoniche e televisive non ammette tra le spese agevolate quelle sostenute per altre forme di pubblicità come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• grafica pubblicitaria su cartelloni fisici,
• volantini cartacei periodici,
• pubblicità su cartellonistica,
• pubblicità su vetture o apparecchiature,
• pubblicità mediante affissioni e display,
• pubblicità su schermi di sale cinematografiche,
• pubblicità tramite social o piattaforme online,
• banner pubblicitari su portali online, ecc.
Fonte: https://www.ecnews.it/pubblicita-e-sponsorizzazioni-i-crediti-di-imposta-2020/
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