Con la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli del 23/12/2021 n. 489386, sono state introdotte semplificazioni degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli Intrastat).
Le disposizioni in argomento si applicano agli elenchi riepilogativi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Sono, dunque, confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero ultimo trimestre 2021),in scadenza il 25/1/2022.
Con riferimento alle semplificazioni degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra 2bis):
È stata abolita la presentazione del Modello Intra 2bis con cadenza trimestrale.
È stata elevata la soglia di esonero dalla presentazione del Modello: i soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22/2/2010, devono presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; si ricorda che in precedenza tale soglia era fissata a 200.000 euro.
La compilazione di alcuni campi diventa facoltativa: sono facoltative le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta.
Con riferimento alle semplificazioni degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi da UE (Modello Intra 2quater):
È stata abolita la presentazione del Modello Intra 2quater con cadenza trimestrale.
Restano invariate le soglie di esonero previste: i committenti italiani presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.
La compilazione di alcuni campi diventa facoltativa: le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate obbligatoriamente.
Per quanto riguarda, invece, le cessioni di beni (Intra 1bis):
Il campo "Natura della transizione" viene dettagliato nelle colonne A e B della relativa Tabella B presente nelle nuove istruzioni. I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transizione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), di cui alla Tabella richiamata in precedenza. Tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transizione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra, vale a dire esponendo solo i dati contenuti nella colonna A (come in passato). In alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B di cui alla Tabella richiamata).
Ai fini statistici è stata inoltre aggiunta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci.
È stata introdotta, infine, una nuova sezione dedicata alle operazioni di Call off-stock (Intra1sexies).
Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.
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