C’è un errore che vedo fare spesso nelle aziende: considerare l’aggiornamento del preposto come uno dei tanti corsi da pianificare.
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, questo approccio non regge più.
Non perché siano cambiate solo le ore o le scadenze, ma perché è cambiato il peso reale della figura del preposto all’interno dell’organizzazione.
E questo ha conseguenze molto più concrete di quanto sembri.
Prima ancora di parlare di aggiornamento, bisogna chiarire una cosa che spesso viene sottovalutata: il preposto non nasce con una nomina. Nasce nei fatti.
Chi organizza il lavoro, dà indicazioni operative, controlla i colleghi, interviene quando qualcosa non va… sta già esercitando il ruolo di preposto, anche senza un incarico scritto.
È esattamente ciò che prevede l’art. 299 del D.Lgs. 81/2008.
Questo significa che il problema non è “se nominare un preposto”, ma riconoscere chi lo è già.
E da lì parte tutto il resto, formazione compresa.
Se ci fermiamo alla superficie, le novità sembrano semplici: più frequenza, più ore, meno flessibilità. Ma il punto non è questo.
Il vero cambio è che la formazione del preposto smette di essere un adempimento“leggero” e diventa uno strumento per rendere quella figura operativa, consapevole e responsabile.
La prima rottura è sulla periodicità: non più ogni 5 anni, ma ogni 2.
Questo da solo obbliga le aziende a smettere di gestire la formazione “a scadenza lunga” e ad entrare in una logica continua.
Poi c’è la durata: almeno 6 ore. Non è più un aggiornamento rapido, ma un momento formativo strutturato, che deve incidere davvero.
Ma la vera svolta – quella che cambia davvero l’organizzazione – è un’altra.
L’e-learning, per il preposto, non è più sufficiente.
La formazione deve avvenire in presenza o in videoconferenza sincrona.
Tradotto: il preposto deve esserci, partecipare, confrontarsi.
Perché? Perché il suo ruolo non è teorico. È fatto di decisioni, interventi, responsabilità quotidiane.
A questo punto arriva la domanda più pratica: quando va fatto l’aggiornamento?
Qui bisogna fare attenzione, perché il nuovo Accordo non va letto in modo superficiale.
È vero che oggi l’aggiornamento del preposto è biennale, ma non per tutti nello stesso modo.
Il legislatore ha previsto una fase transitoria che cambia completamente la lettura delle scadenze.
In sostanza, bisogna distinguere 2 situazioni.
Se il preposto ha svolto il corso base o l’ultimo aggiornamento prima del 24 maggio 2023, non si considera automaticamente “scaduto”: ha tempo per adeguarsi fino al 24 maggio 2026.
Se invece la formazione è stata fatta dal 24 maggio 2023 in poi, allora si applica direttamente la nuova regola: aggiornamento entro 2 anni dalla data dell’ultimo corso. Questo significa che non basta chiedersi “sono passati 2 anni?”
Bisogna prima verificare quando è stato fatto l’ultimo corso, perché da quella data dipende tutto.
Ed è proprio qui che molte aziende rischiano di sbagliare.
Non perché ignorano l’obbligo, ma perché applicano la nuova biennalità senza considerare correttamente la fase transitoria.
A questo punto emerge una domanda inevitabile: chi, in azienda, sta già facendo il preposto senza esserlo formalmente?
Nella maggior parte delle realtà, la risposta è: più persone di quante si pensi.
Capi reparto, capi squadra, operatori esperti che “tengono insieme il lavoro”… sono loro che ogni giorno organizzano, controllano, correggono.
E quindi, giuridicamente, sono già preposti.
Il problema è che spesso:
- Non sono stati nominati;
- Non sono stati formati in modo adeguato;
- Non sono consapevoli delle responsabilità che stanno assumendo.
Ed è qui che il nuovo Accordo diventa pericoloso se sottovalutato. Perché rende questa zona grigia molto più evidente.
Aumentare la frequenza degli aggiornamenti non è un problema organizzativo. È un segnale.
Significa che il legislatore vuole un preposto: presente, aggiornato, capace di intervenire.
E questo ha effetti concreti.
Da un lato il datore di lavoro: senza formazione aggiornata, la posizione diventa difficile da sostenere, soprattutto in caso di infortunio.
Dall’altro il preposto stesso, che ha obblighi precisi (art. 19 del D.Lgs. 81/2008) e responsabilità anche penali.
Non è più una figura “di supporto”. È un puntocentrale del sistema di prevenzione.
Ridurre tutto a “organizziamo il corso” è un errore. Il lavoro vero è a monte.
Serve capire chi sono i preposti reali, anche quelli mai formalizzati. Verificare lostato della loro formazione.
E solo dopo pianificare gli aggiornamenti in modo coerente.
Senza questo passaggio, il rischio è fare formazione… ma lasciare scoperti i ruoli.
Ed è esattamente ciò che emerge in caso di controllo o incidente.
Nella maggior parte dei casi, il problema non è il corso.
È che il preposto esiste già… ma nessuno lo ha mai gestito davvero come tale.
Ed è esattamente questo che viene fuori quando qualcosa va storto.
Se leggendo queste novità ti stai chiedendo se la tua azienda è realmente in regola, è una domanda più che legittima.
Come struttura supportiamo le aziende proprio su questi aspetti:
- Individuazione dei preposti (anche di fatto);
- Verifica della conformità della formazione;
- Organizzazione dei corsi di aggiornamento secondo il nuovo Accordo 2025.
