NUOVE ASSUNZIONI: COME EVITARE L’ERRORE (COSTOSO) DI FORMARE IN RITARDO

Quando un lavoratore entra in azienda – che sia un neoassunto o un lavoratore somministrato – la questione della formazione in materia di salute e sicurezza non è un mero adempimento burocratico: è un obbligo chiaro e cogente. Eppure, molte imprese si chiedono: “Entro quanto tempo va effettuata questa formazione?”.

Una recente analisi del quadro normativo e giurisprudenziale aiuta a fare chiarezza: le risposte, per quanto nette, comportano riflessioni operative che non possono essere trascurate.

Qual è il termine previsto dalla norma?

La norma principale è l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce che la formazione (e l’eventuale addestramento specifico) deve avvenire in occasione:

- Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione nel caso dei lavoratori somministrati;

- Del trasferimento o cambiamento di mansione;

- Dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.

 

In sostanza: prima o al momento dell’assunzione il lavoratore deve aver ricevuto la formazione.

L’Accordo Stato‑Regioni del 21 dicembre 2011 prevedeva un termine “entro 60 giorni” per completare il corso specifico dopo l’assunzione, ma essa è stata ritenuta contraria alla norma primaria e non è stata confermata dal più recente Accordo Stato‑Regioni 17 aprile 2025.

 

Quali sono le implicazioni pratiche?

- Il datore di lavoro deve organizzarsi in modo che ogni nuovo assunto o lavoratore somministrato non inizi la propria mansione senza aver ricevuto la formazione generale e specifica.

- L’affiancamento ad un collega esperto non sostituisce la formazione formale: la giurisprudenza lo afferma chiaramente.

- In caso di mancata formazione, la responsabilità è sia penale che civile: l’obbligo è permanente e l’azienda può essere chiamata a rispondere anche se l’attività è già in corso.

- Anche un lavoratore non formalmente assunto (“in nero” o senza contratto pienamente definito) rientra nell’obbligo: le norme in materia di formazione e informazione si applicano indipendentemente dal formalismo contrattuale.

Cosa cambia con il nuovo accordo 17 aprile 2025?

Il recente Accordo riafferma che la formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati nella valutazione del rischio e che non possono essere fissati termini derogabili rispetto all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

In altri termini: non è ammesso che il lavoratore venga adibito a mansioni prima di aver ricevuto la formazione specifica sui rischi connessi alla propria mansione e al contesto.

Perché è così importante?

- La formazione non è solo un “titolo” da dare: è il mezzo attraverso cui il lavoratore acquisisce consapevolezza dei rischi, delle misure di prevenzione e delle protezioni da adottare. Senza, la sua esposizione al pericolo si mantiene.

- Dal punto di vista della responsabilità, la normativa considera la mancata formazione un reato permanente, poiché il pericolo – la non formazione – perdura fino a che il lavoratore non è formato o fino alla cessazione del rapporto.

- Dal punto di vista del diritto del lavoro, il lavoratore può opporsi a un cambio di mansione se non è stato informato/ formato in merito ai nuovi rischi.

Quali sono le sfide per le aziende?

- In contesti ad alta rotazione o con assunzioni frequenti, programmare la formazione prima dell’inizio della mansione può essere logisticamente complesso.

- È necessario coordinare le tempistiche tra l’assunzione, l’organizzazione del corso, la valutazione dei rischi aziendali, la definizione delle mansioni.

- Occorre distinguere chiaramente tra formazione generale e formazione specifica: entrambe devono essere erogate prima di iniziare ad operare, non una in ritardo rispetto all’altra.

- Non basta affidare l’apprendimento all’esperienza del collega: serve un percorso formale, tracciato e documentato.

In definitiva: non c’è “tempo massimo” oltre i 60 giorni da considerare come regola generale, perché la norma primaria richiede che la formazione sia effettuata all’inizio del rapporto o all’inizio dell’utilizzazione, cioè prima che il lavoratore operi nella sua mansione. Eventuali deroghe che prevedono termini più lunghi sono non conformi all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Per le aziende, questo significa: ogni neoassunto, ogni lavoratore in somministrazione, deve essere “formato e pronto” al suo nuovo ruolo prima di essere operativo.

Ignorare questo adempimento significa esporsi a rischi seri — non solo per la sicurezza delle persone, ma anche per la responsabilità legale dell’impresa.