Quando un lavoratore entra in azienda – che sia un neoassunto o un lavoratore somministrato – la questione della formazione in materia di salute e sicurezza non è un mero adempimento burocratico: è un obbligo chiaro e cogente. Eppure, molte imprese si chiedono: “Entro quanto tempo va effettuata questa formazione?”.
Una recente analisi del quadro normativo e giurisprudenziale aiuta a fare chiarezza: le risposte, per quanto nette, comportano riflessioni operative che non possono essere trascurate.
La norma principale è l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce che la formazione (e l’eventuale addestramento specifico) deve avvenire in occasione:
- Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione nel caso dei lavoratori somministrati;
- Del trasferimento o cambiamento di mansione;
- Dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.
In sostanza: prima o al momento dell’assunzione il lavoratore deve aver ricevuto la formazione.
L’Accordo Stato‑Regioni del 21 dicembre 2011 prevedeva un termine “entro 60 giorni” per completare il corso specifico dopo l’assunzione, ma essa è stata ritenuta contraria alla norma primaria e non è stata confermata dal più recente Accordo Stato‑Regioni 17 aprile 2025.
- Il datore di lavoro deve organizzarsi in modo che ogni nuovo assunto o lavoratore somministrato non inizi la propria mansione senza aver ricevuto la formazione generale e specifica.
- L’affiancamento ad un collega esperto non sostituisce la formazione formale: la giurisprudenza lo afferma chiaramente.
- In caso di mancata formazione, la responsabilità è sia penale che civile: l’obbligo è permanente e l’azienda può essere chiamata a rispondere anche se l’attività è già in corso.
- Anche un lavoratore non formalmente assunto (“in nero” o senza contratto pienamente definito) rientra nell’obbligo: le norme in materia di formazione e informazione si applicano indipendentemente dal formalismo contrattuale.
Il recente Accordo riafferma che la formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati nella valutazione del rischio e che non possono essere fissati termini derogabili rispetto all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
In altri termini: non è ammesso che il lavoratore venga adibito a mansioni prima di aver ricevuto la formazione specifica sui rischi connessi alla propria mansione e al contesto.
- La formazione non è solo un “titolo” da dare: è il mezzo attraverso cui il lavoratore acquisisce consapevolezza dei rischi, delle misure di prevenzione e delle protezioni da adottare. Senza, la sua esposizione al pericolo si mantiene.
- Dal punto di vista della responsabilità, la normativa considera la mancata formazione un reato permanente, poiché il pericolo – la non formazione – perdura fino a che il lavoratore non è formato o fino alla cessazione del rapporto.
- Dal punto di vista del diritto del lavoro, il lavoratore può opporsi a un cambio di mansione se non è stato informato/ formato in merito ai nuovi rischi.
- In contesti ad alta rotazione o con assunzioni frequenti, programmare la formazione prima dell’inizio della mansione può essere logisticamente complesso.
- È necessario coordinare le tempistiche tra l’assunzione, l’organizzazione del corso, la valutazione dei rischi aziendali, la definizione delle mansioni.
- Occorre distinguere chiaramente tra formazione generale e formazione specifica: entrambe devono essere erogate prima di iniziare ad operare, non una in ritardo rispetto all’altra.
- Non basta affidare l’apprendimento all’esperienza del collega: serve un percorso formale, tracciato e documentato.
In definitiva: non c’è “tempo massimo” oltre i 60 giorni da considerare come regola generale, perché la norma primaria richiede che la formazione sia effettuata all’inizio del rapporto o all’inizio dell’utilizzazione, cioè prima che il lavoratore operi nella sua mansione. Eventuali deroghe che prevedono termini più lunghi sono non conformi all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Per le aziende, questo significa: ogni neoassunto, ogni lavoratore in somministrazione, deve essere “formato e pronto” al suo nuovo ruolo prima di essere operativo.
Ignorare questo adempimento significa esporsi a rischi seri — non solo per la sicurezza delle persone, ma anche per la responsabilità legale dell’impresa.
