NUOVE DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 (D.L. 24 MARZO 2022, N. 24)

Dal 1° aprile 2022 l’Italia sarà fuori dallo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia da Covid-19, occorrerà però continuare a rispettare le seguenti “limitazioni”, apportate dal D.L. n. 24 del 24/03/2022 quali:

- A coloro che hanno avuto contatti stretti (anche se non vaccinati) è applicato il regime di “auto-sorveglianza”, ovvero utilizzo di mascherine di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, tranne nei casi di esclusione, fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto.

 

Fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 nei seguenti casi:

- Aerei, navi e traghetti;

- Treni, autobus (pubblici e con noleggio con conducente), mezzi di trasporto pubblico locale o regionali;

- Mezzi di trasporto scolastico;

- Accesso alle funivie, cabinovie e seggiovie;

- Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento musica dal vivo;

- Eventi e competizioni sportive.

Non sarà più obbligatorio esibire il Green Pass nei seguenti luoghi:

- Uffici pubblici e negozi (rimane obbligatorio l’uso delle mascherine);

- Tavoli all’aperto di bare ristoranti;

- Alberghi e strutture ricettive;

- Autobus e trasporti locali pubblici.

 

Dal 1° al 30 aprile per i possessori del Green Pass base (ottenuto tramite vaccinazione, guarigione o test antigenico) è consentito l’accesso ai seguenti servizi e attività:

- Mense e catering continuativo su base contrattuale;

- Servizi di ristorazione al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e altre strutture ricettive riservate esclusivamente ai clienti alloggiati;

- Concorsi pubblici;

- Corsi di formazione pubblici e privati;

- Spettacoli aperti al pubblico;

- Eventi e competizioni sportive;

- Aerei, treni e navi.

Dal 1° al 30 aprile per i possessori del Green Pass Rafforzato (ottenuto tramite vaccinazione o guarigione) è consentito l’accesso ai seguenti servizi e attività:

- Piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, spogliatoi e docce;

- Centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive;

- Convegni e congressi;

- Centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività al chiuso;

- Attività di sale da gioco, scommesse, bingo e casinò;

- Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose che si svolgono al chiuso;

- Sale da ballo e discoteche;

- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

- Nelle scuole di ogni ordine e grado con almeno quattro casi di positività nella classe, l’attività didattica prosegue in presenza per tutti.

I docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età hanno l’obbligo di utilizzare mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto.

Va effettuato un test antigenico alla prima comparsa dei sintomi e, in caso di esito negativo, è attestato con un’autocertificazione.

 

- Gli alunni positivi al SARS-CoV-2 possono seguire l’attività scolastica in didattica a distanza (DaD) su richiesta accompagnata da certificazione medica.

 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- Utilizzo dei DPI per le vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggior efficacia, fatta eccezione peri bambini fino ai sei anni di età;

- Distanza interpersonale di almeno un metro, salvo condizioni strutturali che non lo consentano.

- Resta l’obbligo di vaccinazione fino al 15 giugno per i lavoratori over 50 ma il nuovo decreto rende possibile lavorare con Green Pass base anche per chi non è immunizzato, a partire dal 1° aprile 2022.

 

- Resta l’obbligo di vaccinazione fino al 15 giugno per il personale scolastico e in caso di mancato adempimento si impone al dirigente scolastico di sostituire, con personale supplente, il docente inadempiente e utilizzarlo in attività di supporto all’istruzione scolastica.

 

- Resta l’obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2022 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

 

- A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della Salute, con propria ordinanza può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Per tutto quello non espressamente scritto si rimanda alle limitazioni previste negli ultimi decreti.