NUOVE INDICAZIONI PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una serie di indicazioni in merito ai provvedimenti con cui sono autorizzate, ai sensi dell'art. 4, legge n. 300/1970 (d'ora in poi solo art. 4), le installazioni di impianti/strumenti da cui derivi anche la possibilità di controlli a distanza dei lavoratori. L'espresso riferimento agli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali è frutto della convergenza tra norme giuslavoristiche e norme Data Protection.

L'INL ne afferma la “funzione contenitiva di eventuali abusi datoriali e potenziali lesioni di beni personali” e ricorda che il rispetto delle garanzie di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è condizione di liceità dei trattamenti:

- In primis, l'accordo con le organizzazioni sindacali è la via prediletta dal legislatore per autorizzare il datore di lavoro (e titolare di trattamento) ad installare gli impianti/strumenti da cui derivi anche la possibilità di controlli a distanza delle attività dei lavoratori.

- In secundis, è l'affermazione che il consenso non supplisce alla mancanza di accordo con la componente sindacale, in quanto “il bene giuridico tutelato dalla disposizione (…) ha natura collettiva e non individuale”.

Nella richiamata giurisprudenza penale si afferma che è per la “maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore”, che la procedura codeterminativa è da reputare inderogabile, potendo essere sostituita dall’autorizzazione amministrativa nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, mentre il consenso dei singoli lavoratori, “in qualsiasi forma prestato (...), non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice(Cass. pen., sent. 1733/2020).

Nel caso di imprese che non hanno ancora assunto lavoratori, banalmente l'impresa neocostituita che intenda assumere dei lavoratori, dovrà avere ottenuto l'autorizzazione amministrativa prima dell'installazione dell'impianto e indicherà nell'istanza il numero dei lavoratori che ha programmato di assumere e risulteranno alle sue dipendenze all'avvio dell'attività.

Segue il caso dell'impresa senza dipendenti che si sia dotata di un impianto legittimamente installato e funzionante.

Che cosa fare dovendo procedere all’assunzione di personale?

Attenzione: per l'INL l'impresa presenterà l'istanza di autorizzazione in un momento successivo (si intende, all’installazione dell'impianto, non all’assunzione dei lavoratori) “ma dovrà produrre contestualmente attestazione che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l’eventuale provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato del Lavoro”.

L'indicazione appare in contrasto con il divieto legale (che è riferito all’“installazione” dell'impianto, a prescindere dalla sua messa in funzione) nella misura in cui è richiesta la sua “disattivazione” in attesa del provvedimento positivo.

È auspicabile che l'INL voglia prontamente correggere l'indicazione: se non cambia il precetto legale, l'autorità amministrativa non può che attuarlo.

Per i sistemi di geolocalizzazione l'INL ha censito un sensibile aumento, nel corso degli ultimi anni, delle istanze di autorizzazione riferite a sistemi di geolocalizzazione (GPS) da installarsi sugli autoveicoli o su dispositivi (ad esempio: sistemi palmari, cellulari, computer, ecc.).

I suddetti sistemi consentono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza.

Sono dunque richiamate le varie prescrizioni, elaborate nel tempo dal Garante, di “misure a tutela dei diritti degli interessati consistenti nella configurazione dei sistemi in modo da: escludere il monitoraggio continuo, consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite; consentire, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro; effettuare, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi); prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite”.

In tutto e per tutto la sostanza degli interventi è riconducibile all’applicazione dei criteri fissati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Per cui, nel rispetto del principio di necessità, “la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità legittimamente perseguite”.

Parimenti anche l'accesso ai dati (personali) “dovrà avvenire solo ed esclusivamente in funzione delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento autorizzativo”, con la conseguenza che ogni diverso trattamento non consentito dei dati renderà utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro (art. 4, comma 3).

Infine, considerato che il provvedimento dell'ITL è rilasciato in relazione allo strumento di geolocalizzazione in sé, “in costanza delle ragioni legittimanti si ritiene che non sia necessario richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto”.