Il 17 aprile 2025 segna un momento chiave per il mondo della salute e sicurezza sul lavoro: la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo 59/CSR, rinnovando profondamente il sistema della formazione obbligatoria in materia di sicurezza. Dopo oltre un decennio dagli accordi precedenti del 21 dicembre 2011, questa riforma era attesa da tempo e risponde all'esigenza di uniformare, semplificare e aggiornare un settore cruciale per la prevenzione degli infortuni e la promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quali sono le principali novità? In che modo questo accordo cambia le regole del gioco per lavoratori, datori di lavoro e formatori?
Uno degli aspetti più rilevanti è che il nuovo Accordo ha accorpato e sostituito tutti gli accordi precedenti, creando una disciplina unitaria che funge da vero e proprio "Testo Unico" della formazione. Questo significa avere regole comuni per tutte le figure coinvolte (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP, addetti antincendio e primo soccorso), rendendo il sistema formativo più semplice, omogeneo e facilmente applicabile.
Inoltre, l’Accordo è stato costruito per tenere conto dei cambiamenti nel mondo del lavoro, delle nuove tecnologie e delle modalità innovative di erogazione della formazione, garantendo così un sistema più attuale e funzionale.
- Formazione del datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP: per i datori di lavoro che assumono direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP), il nuovo accordo prevede:
1. Un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori di attività;
2. Moduli integrativi specifici per settori a rischio particolare;
3. Impossibilità di svolgere la formazione base in e-learning (consentita invece per gli aggiornamenti).
Questo approccio punta a garantire una preparazione solida e contestualizzata al tipo di rischio presente nel settore di appartenenza.
- Corso integrativo per preposti: una formazione rafforzata: l’Accordo introduce un corso specifico per preposti, con caratteristiche innovative:
1. Durata minima di 12 ore, articolate in 4 moduli formativi;
2. Esclusione dell’e-learning per il corso base, a favore di modalità più interattive;
3. Attenzione particolare agli aspetti comportamentali, comunicativi e di vigilanza.
Si punta così a rafforzare il ruolo cruciale del preposto nella catena della prevenzione.
- Formazione dei datori di lavoro (non DL SPP): per la prima volta viene introdotto un corso di formazione anche per i datori di lavoro in senso generale (non solo quelli che ricoprono il ruolo di RSPP).
Questo corso ha una:
1. Durata minima di 16 ore, suddivisa in moduli teorico-pratici;
2. Formazione aggiuntiva di 6 ore per i datori di lavoro di imprese affidatarie in cantieri temporanei o mobili;
3. Aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni (minimo 6 ore), con possibilità di svolgerlo anche in e-learning.
- 4 modalità di erogazione della formazione: il nuovo Accordo introduce maggiore flessibilità nella didattica:
1. Presenza fisica tradizionale;
2. Videoconferenza sincrona, con interazione in tempo reale;
3. E-learning, solo per i moduli e i corsi previsti (non per quelli che richiedono esercitazioni pratiche o interazioni avanzate);
4. Modalità mista, che combina le precedenti.
Un’innovazione che permette a molte aziende di gestire meglio tempi e costi della formazione, pur garantendo la qualità dell’apprendimento.
- Test finale e rilascio dell’attestato: ogni corso si conclude con una verifica dell’apprendimento.
Le nuove regole prevedono:
1. Almeno 30 domande a risposta multipla, con un minimo del 70% di risposte corrette per superare il test;
2. Frequenza minima del 90% del monte ore per ottenere l’attestato;
3. Attestati validi su tutto il territorio nazionale, rilasciati dai soggetti formatori abilitati.
Questo sistema assicura una reale verifica delle competenze acquisite.
- Soggetti formatori: più chiarezza, più qualità: il nuovo Accordo distingue chiaramente tra 3 categorie di soggetti formatori:
1. Istituzionali (Regioni, INAIL, etc.);
2. Soggetti accreditati presso i sistemi regionali per la formazione;
3. Altri soggetti qualificati, come organismi paritetici e associazioni di categoria.
I soggetti formatori devono dimostrare almeno 3 anni di esperienza documentata nel settore della sicurezza sul lavoro, al fine di garantire una formazione di qualità e non improvvisata.
- Novità sulla formazione per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature (art. 73 C. 5 D.Lgs 81/08): per tali attrezzature, il nuovo Accordo 2025 specifica che l’acquisizione dell’abilitazione all’uso dell’attrezzature non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08. Un’importante novità è l’introduzione dei corsi di formazione per l’abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature: macchina agricola raccoglifrutta (CRF), caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) e carriponte.
I corsi di formazione per le attrezzature sopraelencate devono essere frequentati e conclusi entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni rappresenta una svolta attesa e necessaria per modernizzare il sistema formativo in materia di salute e sicurezza.
Uniformità, chiarezza normativa, attenzione alla qualità della formazione e flessibilità didattica sono gli ingredienti principali di questa riforma, che pone le basi per costruire ambienti di lavoro sempre più sicuri e consapevoli.
Ora la sfida sarà l’attuazione concreta nei contesti aziendali, ma anche la capacità dei formatori di cogliere l’opportunità per rinnovare i propri metodi e contenuti.
Perché la sicurezza non si insegna solo con le norme, ma anche con l’esempio, la competenza e la passione.