OBBLIGO FORMATIVO PREVISTO PER TUTTI GLI UTILIZZATORI DI PRODOTTI CONTENENTI DIISOCIANATI IN AMBITO PROFESSIONALE

Il 1° giugno 2007 entra in vigore il Regolamento CE n. 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals).

Uno degli obiettivi principali del REACH è quello di creare informazione su tutte le sostanze chimiche utilizzate all’interno dell’Unione europea e assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e ambientale.

Tra le sostanze chimiche evidenziate come pericolose vi sono i diisocianati. I diisocianati si trovano all’interno delle schiume poliuretaniche (con le quali vengono prodotti, ad esempio, materassi, imbottiture e vernici) e vengono utilizzati in vari settori industriali (ad esempio nell’industria manifatturiera dei poliuretani o nel settore automobilistico).

Quando vi è un’esposizione (soprattutto se eccessiva o comunque prolungata) ai diisocianati si possono rilevare effetti negativi sulla salute umana, tra questi si evidenzia:

- Irritazione cutanea e delle vie respiratorie;

- Sensibilizzazione allergica;

- Effetti sistemici (intossicazione, mal di testa, nausea…);

- Rischio di tumori.

Si rende dunque necessario adottare misure di sicurezza adeguate per la protezione dei lavoratori che manipolano tali sostanze chimiche.

Per garantire ulteriormente la salute e la sicurezza degli operatori è stato emanato il Regolamento UE 2020/1149 che ha apportato modifiche al REACH introducendo nuovi obblighi e restrizioni riguardanti l’uso e la commercializzazione dei diisocianati.

 

Viene introdotto, in particolare, un nuovo obbligo che riguarda queste sostanze:

“Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che: a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: a partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Pertanto, tutti i lavoratori che, a partire dal 24 agosto 2023, utilizzeranno sostanze contenenti una concentrazione superiore allo 0,1% di diisocianati avranno l’obbligo di svolgere corsi di formazione specifici allo scopo di assicurare l’uso in sicurezza di succitati prodotti. Tale formazione dovrà essere aggiornata con cadenza quinquennale.

Si rammenta che la mancata osservazione di tali disposizioni prevede sanzioni anche di carattere penale con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda da 40.000€ a 150.000€.