Un vero e proprio tsunami normativo si è abbattuto sulla redazione dei bilanci di esercizio 2020. È naturalmente conseguenza di quello che ha travolto la sanità e l’economia del Paese causa Coronavirus ma, stranamente, non ha trovato risonanza fuori dal confine degli addetti ai lavori.
Vediamo i due principali interventi normativi:
1. La Legge 13 ottobre 2020 n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (c.d. Decreto "Rilancio"), ha previsto per le società, la facoltà di non effettuare fino al 100% gli ammortamenti annui delle immobilizzazioni materiali e immateriali per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (14 ottobre 2020).
La quota di ammortamento, come quelle successive, è imputata all'esercizio successivo, e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di 1 anno, destinando utili di importo pari alla quota di ammortamento non effettuata ad una riserva indisponibile.
2. In forza dell’art 6 di 23/2020 (convertito con l. 40/2020), nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, qualora risulti che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c., a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale, dai quali emergono le predette perdite.
Quest’ultima, temporaneamente (sino all’esercizio 2025) riforma i seguenti:
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite [2413], gli amministratori [2381] o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale, ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti [2364, 2364 bis]. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Quindi è possibile il rinvio della copertura alla primavera del 2026. Le perdite emerse nei bilanci degli esercizi in corso al 31/12/2020 non determinano l’obbligo di ridurre il capitale né sono causa di scioglimento quando la riduzione avrebbe portato il capitale sotto il minimo.
Potrebbe apparire un provvedimento con un effetto solamente legale - al pari della non rilevanza degli ammortamenti - o anche affine ad altri provvedimenti di ristoro e supporto messi in campo per fronteggiare la crisi provocata dalla pandemia. Del resto è abbastanza rilevante una scuola di pensiero per la quale una società con patrimonio netto negativo non è uno scandalo dato che la continuità aziendale è data dalla capacità di avere investitori, credito e di sviluppare un’idea di successo.
Primo corollario in questo nuovo scenario è l’inevitabile variazione della responsabilità degli amministratori e dei sindaci, il comportamento dei revisori nella valutazione preventiva della crisi aziendale, l’approccio dei tribunali fallimentari in merito all’insolvenza delle imprese.
Riclassificando schematicamente lo stato patrimoniale, evidenziando fonti e impieghi:
FONTI DI FINANZIAMENTO
Patrimonio Netto
Passivo circolante
Passivo consolidato
Debiti Finanziari
Fondi
IMPIEGHI
Immobilizzazioni tecniche
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti consolidati
Attivo circolante
Liquidità
Appare evidente che un patrimonio netto negativo sposterebbe la posta dalle fonti di finanziamento agli impieghi per il quale vanno preliminarmente fatte due osservazioni:
1. Alla copertura delle perdite sono chiamati i terzi finanziatori (creditori per il passivo consolidato e circolante, creditori per i debiti finanziari) in luogo dei soci.
2. Nell’ipotesi di una liquidazione della società, l’attivo sarebbe incapiente per soddisfare tutti i creditori disegnando uno scenario in cui la capacità di attrarre investitori e credito risulta notevolmente compromessa.
A fronte di ciò – a mio modestissimo parere - l’analista deve procedere ad una valutazione indulgente della prospettiva aziendale futura, ponderando la capacità di continuare ad operare come un’entità che funzioni in un prevedibile futuro, considerando preminente la situazione aziendale ante crisi.