PIANO DEL CONSUMATORE – ACCERTAMENTO DEL PRESUPPOSTO DELLA MERITEVOLEZZA – INDEBITAMENTO DETERMINATO DAL COMPORTAMENTO DELL’ENTE FINANZIATO

TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 16 DICEMBRE 2021. Est. Iavazzo

Sotto il profilo soggettivo, il novellato art 7 co. 2 lett. d-ter) Legge n. 3/2012 condiziona l’ammissibilità (e, successivamente, l’omologazione del piano) all’esclusione della circostanza, che il debitore abbia determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Per cui la condotta negligente del debitore, ove sussistente, ben può essere qualificata come connotata da colpa lieve, ogni qualvolta risulti indotta dall’accondiscendenza manifestata da soggetti qualificati con cui il debitore ha contrattato i finanziamenti, in carenza peraltro di comportamenti fraudolenti o dolosi delle parti, che abbiano inciso sulla formazione della volontà dei finanziatori nella fase delle trattative volte all’elargizione dei plurimi prestiti.

Fonte: il Caso.it