PREPOSTO ALLA SICUREZZA: PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 215 DEL 17 DICEMBRE 2021

Come abbiamo già tenuto a specificare in varie pubblicazioni precedenti, la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, che converte con modificazioni il decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, apporta innumerevoli cambiamenti al Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 es.m.i.).

Tra le tante modifiche, ci sembra doveroso soffermarci soprattutto su quelle inerenti al ruolo del preposto alla sicurezza, figura che ha un’importanza sempre più crescente in materia prevenzionistica.

Modifiche dell’art. 18 D.Lgs 81/08 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

Grazie alla legge di conversione, viene ufficialmente introdotta la lettera b-bis al sopracitato articolo. Secondo la medesima il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare ed incaricare formalmente i proposti alla sicurezza all’interno dell’organigramma aziendale.

Viene anche evidenziata, inoltre, la possibilità di un emolumento per lo svolgimento dell’attività di vigilanza assegnata al preposto.

Modifiche dell’art. 19 D.Lgs 81/08 “Obblighi del preposto”

Con le nuove disposizioni di legge, gli obblighi e le responsabilità a capo del preposto vengono sottolineati e rafforzati, così da andare a delineare una figura lavorativa che ha potere di iniziativa.

La norma introduce tre nuovi obblighi:

- Il preposto deve intervenire per modificare i comportamenti non conformi messi in pratica dai lavoratori, impartendo le istruzioni date dal datore di lavoro e dai dirigenti aziendali.

- Il preposto deve interrompere l’attività lavorativa, nel caso in cui non riesca a ristabilire le condizioni di sicurezza.

- Il preposto deve interrompere, anche temporaneamente, l’attività lavorativa nel caso in cui rilevi delle deficienze nei mezzi e nelle attrezzature aziendali, (scomunicazione immediata deve essere data al datore di lavoro).

Modifiche all’art. 26 D.Lgs 81/08 “Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione”

Il sopracitato articolo è stato integrato, aggiungendo l’obbligo di comunicazione da parte della ditta terzista alla committente dei nominativi degli addetti preposti alla sicurezza, (l’obbligo è penalmente sanzionato).

Modifiche all’art. 37 del D.Lgs 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”

Le modifiche introdotte dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 all’art. 37 sono molteplici e devono essere analizzate ponendo l’attenzione su vari aspetti.

Nel presente articolo, ci soffermeremo sulle integrazioni che interessano nello specifico il ruolo del preposto alla sicurezza.

La lettera d-quinquies prospetta l’intervento di un nuovo Accordo Stato-Regioni (doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022) che andrà a riorganizzare la formazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Considerando l’enorme responsabilizzazione della figura del preposto, si prevede che la formazione per questo ruolo aziendale sia organizzata solamente in presenza con aggiornamento biennale (e non più quinquennale).

La formazione deve essere ripetuta anche in caso di modifiche all’interno della realtà aziendale che rendano necessari interventi consapevoli a livello di conoscenze e competenze aziendali.

Art. 55 D.Lgs 81/08 “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” e art. 56 D.Lgs 81/08 “Sanzioni per il preposto”

Le modifiche introdotte dalla nuova legislazione occorrono anche in materia sanzionatoria.

Nello specifico il datore di lavoro e il dirigente sono sanzionati con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la mancata nomina del preposto.

Parallelamente, viene modificato anche l’art. 56, sanzionando il mancato rispetto della lettera f-bis dell’art. 19 (interruzione dell’attività lavorativa per carenze dei mezzi/attrezzature) con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro.