PREPOSTO DI FATTO: RESPONSABILE ANCHE IN CASO DI MANCATA NOMINA E FORMAZIONE?

La figura dell’organigramma aziendale che, soprattutto nell’ultimo periodo, risulta essere al centro di varie discussioni è, senza dubbio, quella del preposto.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, va ad aggiornare il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, apportando dei cambiamenti anche al ruolo e alle responsabilità del preposto.

In molti casi, all’interno delle realtà aziendali, viene individuato un preposto di fatto, ovvero un lavoratore con esperienza che, a prescindere da una nomina diretta da parte del datore di lavoro, incarna le caratteristiche definite dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs 81/08 e ricopre, anche se inconsciamente, i ruoli del preposto.

La domanda sorge per questo spontanea: può il preposto essere esonerato dalle sue responsabilità in assenza di un’investitura formale e in mancanza della formazione stabilita per legge?

 

Di seguito si riporta un caso esposto alla Corte di Cassazione.

Descrizione dell’evento e accuse mosse al preposto di fatto

Un lavoratore della ditta era impegnato nella lavorazione di un pezzo di legno presso una macchina nella quale operavano una serie di frese in parallelo.

Il lavoratore, intento a rimuovere dei residui di legno incastrati all’interno della macchina, è rimasto con il braccio impigliato, riportando l’amputazione dell’arto.

La macchina doveva essere dotata di sistemi di protezione posti in corrispondenza degli sportelli di entrata e di uscita dei pezzi in lavorazione, ma i medesimi erano stati rimossi insieme al micro-sensore che non consentiva di procedere con le lavorazioni in caso di assenza degli sportelli.

Il lavoratore non era stato formato, informato e addestrato all’utilizzo della macchina in questione e stava svolgendo una mansione diversa da quella di qualifica.

A seguito di indagine da parte degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, il preposto è stato accusato per quanto segue:

- Il lavoratore è stato adibito a delle mansioni diverse rispetto a quelle per le quali era stato assunto senza essere previamente formato, informato e addestrato allo scopo.

- Omessa vigilanza durante le fasi di lavorazione, considerando anche la completa assenza di protezioni del macchinario.

Obiezioni dell’accusato

Il lavoratore ricoprente il ruolo di preposto di fatto ha mosso le seguenti obiezioni alla Corte di Cassazione:

- Il lavoratore si è lamentato di non aver ricevuto una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza per rivestire il ruolo di preposto: in effetti l’art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. impone al datore di lavoro di fornire un’adeguata e sufficiente formazione e informazione ai dirigenti e ai preposti.

Nello specifico il corso di formazione dei preposti alla sicurezza prevede un modulo di 8 ore aggiuntivo rispetto alla formazione dei lavoratori;

- Il lavoratore ha rimarcato l’assenza di una nomina formale;

- Il lavoratore ha inoltre ribadito che l’obbligo di mettere a disposizione dei macchinari conformi e provvisti di tutti i dispositivi di sicurezza è del datore di lavoro.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso effettuato dall’imputato sottolineando che il fatto che il lavoratore non abbia seguito dei corsi di formazione specifici e sia assente una nomina formale, non esonera il medesimo dalle sue responsabilità di preposto di fatto.

Inoltre, quando vi sono più titolari di una posizione di garanzia, ciascuno è responsabile della tutela imposta per legge, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ciascuna delle figure. Il fatto che il datore di lavoro abbia fornito una macchina priva di protezioni non esula il preposto dal suo obbligo di vigilanza, tanto che è in suo potere bloccare temporaneamente le lavorazioni in essere se non svolte in sicurezza.

In conclusione, il preposto di fatto viene considerato preposto a tutti gli effetti, anche in assenza di specifico corso di formazione e ha tutti gli obblighi previsti dall’art. 19 del D.Lgs 81/08 s.m.i., che di seguito riportiamo.

Articolo 19 – Obblighi del preposto

In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) Sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

c) Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

f-bis) In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

g) Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.