PRIVACY DIPENDENTI: IL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI INVESTIGATIVI

Il dipendente ha il diritto di essere messo a conoscenza delle informazioni contenute nella relazione di un’agenzia di investigazioni che opera su incarico del suo datore di lavoro.

Qualsiasi attività di raccolta dati e i dati stessi non possono essere tenuti nascosti ma vanno messi a disposizione dell'interessato. È quanto ha stabilito il Garante per la privacy, irrogando una sanzione di 10mila euro.  

Dati investigativi e licenziamento: il lavoratore deve poter accedere

Il provvedimento n. 290 datato 6 luglio 2023, reso noto con la newsletter pubblicata l’11 settembre 2023, ha sancito il diritto del lavoratore dall’accesso ai propri dati personali, includendo tra questi anche i dati contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro di raccogliere informazioni sul dipendente.

Il Garante Privacy, con l’ordinanza-ingiunzione in commento, ha accertato l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dall’azienda datrice di lavoro irrogando alla stessa una sanzione pecuniaria di 10.000 euro.

Nella vicenda in questione, il dipendente, in seguito al ricevimento di una contestazione disciplinare (con riferimento, per altro ad attività extralavorative) nonché al licenziamento successivo, richiedeva di poter avere accesso ai propri dati personali senza ottenere tuttavia un riscontro completo da parte del datore di lavoro.

L'azienda però, dopo lungo ritardo, aveva risposto negativamente definendo le richieste "troppo generiche" e affermando che era necessario indicare "nel dettaglio" le informazioni alle quali il lavoratore chiedeva di accedere.

Ciò posto, solamente dopo 1 anno dalla prima richiesta avanzata, in particolare in sede di costituzione nel giudizio d’impugnazione del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza di una relazione investigativa al cui contenuto, nella contestazione disciplinare, veniva fatto espresso riferimento.

Il Garante, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ha affermato che l’azienda aveva l’obbligo di mettere immediatamente il lavoratore a conoscenza di tutti dati raccolti con le investigazioni, anche di quelli non inseriti nella contestazione disciplinare come ad esempio: fotografie, rilevazioni Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni, come previsto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento Ue 2016/679 in quanto tutti potevano essere utilizzati per l’esercizio del diritto di difesa.

Come si evince dalla decisione in discorso, nei riscontri al lavoratore, l’azienda non aveva fatto alcun cenno alla relazione investigativa e né aveva motivato il diniego di accesso ai dati ivi contenuti, con conseguente violazione del principio generale di correttezza ex art. 5 del citato Regolamento.

L’Autorità Garante conclude affermando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata, indicandone anche l'origine dei dati, nel caso in cui non siano stati forniti dall'interessato stesso.

Fonte:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/34559-privacy-dipendenti-diritto-di-accesso-ai-dati-investigativi.html

https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_968776_accessibili_al_lavoratore_i_dati_personali_contenuti_nella_relazione.aspx 

A cura di: