PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA DELIBERA DI ASSEMBLEA DI S.R.L. PER VIOLAZIONE DEL QUORUM DELIBERATIVO PREVISTO DALLO STATUTO

TRIBUNALE DI MILANO, 1° DICEMBRE 2020. EST. MAMBRIANI

La violazione del quorum deliberativo previsto dallo statuto, integra il requisito del “periculum in mora”, costituito dalla compressione permanente del diritto dei soci e della società, ad essere gestiti da un organo amministrativo regolarmente nominato secondo legge e statuto, diritto la cui lesione comporta instabilità, incertezza, e disagio organizzativo, destinati a ripercuotersi negativamente sull’attività della società.

Sono dunque da condividere e meritevoli di continuità le ricorrenti affermazioni giurisprudenziali secondo cui, il “periculum in mora” va individuato:

- “nel carattere pregiudizievole per la stabilità della stessa organizzazione sociale della permanenza in carica di un organo gestorio invalidamente nominato”, carattere pregiudizievole destinato a riverberarsi anche sulla posizione della socia ricorrente e di per sé indicativo.

- Nel giudizio di comparazione previsto dall'art. 2378 c.c. quarto comma - della prevalenza dell'interesse della socia alla sospensione, nel caso di mancata adozione di tale provvedimento venendo ad essere compromesso anche l'interesse della società ad una regolare costituzione dell'organo gestorio” (Trib. Milano, Sez. Spec. Imprese, 5 febbraio 2018, in pluris - cedam).

- “Nella necessità dell’attribuzione del potere gestorio a chi risulti nominato nel rispetto delle disposizioni di legge o di statuto”, nonché nella tutela dell’interesse dell’attore (ricorrente) a veder esercitato il potere gestorio da parte di chi sia stato regolarmente nominato.

Pertanto, è evidente il pregiudizio che può essere arrecato all’interesse del ricorrente, al rispetto delle regole organizzative che disciplinano lo svolgimento dell’attività della società, oltre che al complessivo assetto gestionale della società stessa, che invero verrebbe ad essere rappresentata e gestita da un organo dal futuro incerto, con conseguente incertezza dei rapporti e delle relazioni intercorrenti con i terzi.

Fonte: ilCaso.it