QUANDO PARLI CON LA TUA BANCA, FAI DIFFICOLTA’ A COMPRENDERE LE TERMINOLOGIE? ECCO UN BREVE GLOSSARIO PER NON FARTI TROVARE IMPREPARATO.

Spesso ti sarà capitato di parlare di merito creditizio con il Direttore della Tua Banca o con il Tuo commercialista. Spesso avrete parlato di Centrale dei Rischi e spesso avrai sentito pronunciare dei termini per Te assolutamente sconosciuti. Avrai avuto anche il pensiero che sarebbe stato comodo, per Te, conoscere certe terminologie per comprendere meglio ciò che Ti veniva detto.

Ecco qui di seguito un piccolo e sintetico GLOSSARIO per farci un po’ di chiarezza e andare, al prossimo incontro, un po’ più preparati.

CATEGORIE DI CENSIMENTO

Classificazioni per le segnalazioni CR che raggruppano tipologie di finanziamenti e garanzie con caratteristiche comuni. Ad esempio, la categoria “rischi a scadenza” include i contratti di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente, come i mutui o i contratti di leasing. La categoria “rischi a revoca” include invece le aperture di credito in conto corrente.


CENTRALE DEI RISCHI

Sistema informativo che opera presso la Banca d’Italia e registra le segnalazioni di tutte le banche e di una parte degli intermediari finanziari sui debiti dei propri clienti che superino determinate soglie minime. Gli intermediari possono chiedere alla Centrale dei Rischi le informazioni sul debito totale di ciascun cliente segnalato nei confronti dell’intero sistema creditizio; cioè possono sapere se il cliente ha ricevuto prestiti da altri intermediari. Anche il cliente può verificare in Centrale dei Rischi la propria posizione verso il sistema; per farlo si deve rivolgere alle filiali della Banca d’Italia. I dati della Centrale dei Rischi sono riservati.


CREDITI PER CASSA

Rischi autoliquidanti: si tratta di quelle operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata, ovverosia di quei finanziamenti che il soggetto ha ricevuto per ottenere l’immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti da lui vantati verso soggetti terzi e che, quindi, vengono ceduti all’intermediario prima della loro scadenza. Include operazioni di anticipo su fatture, anticipo sbf, anticipo per operazioni di factoring, anticipo all'esportazione, finanziamento a fronte di cessioni di credito ex. art. 1260 c.c., altri anticipi su crediti commerciali, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, finanziamenti contro cessione di stipendio, acquisto di crediti a titolo definitivo, prefinanziamenti di mutuo.

Rischi a scadenza: finanziamenti rimborsati dal soggetto aventi una scadenza prefissata contrattualmente. Include operazioni di leasing, mutui, sconto di portafoglio finanziario diretto, anticipi su crediti futuri connessi a operazioni di factoring, altre sovvenzioni attive, aperture di credito a scadenza, prestiti personali, pronti contro termine e riporti attivi, anticipazioni attive.


Rischi a revoca: finanziamenti utilizzabili dal soggetto nei limiti fissati contrattualmente per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa. Include aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa con o senza una scadenza prefissata, crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria dei rischi autoliquidanti.


Sofferenze: finanziamenti in essere nei confronti di soggetti che versano in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica che rende gli stessi incapaci di adempiere alle proprie obbligazioni. La classificazione a sofferenza dipende esclusivamente da una valutazione dell'intermediario sulla complessiva situazione finanziaria del soggetto e non può derivare automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento dei debiti. Devono essere inclusi in tale categoria anche i crediti ristrutturati vantati nei confronti di clientela a sofferenza.


CREDITI DI FIRMA

È un'operazione di prestito con cui la banca si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dal soggetto nei confronti di terzi. In particolare, se l'intermediario acconsente a che il terzo emetta tratte su se stessa, impegnandosi ad accettarle, concede un credito di accettazione; se invece l'intermediario garantisce l'obbligazione del terzo, concede un credito di avallo (nel caso in cui la garanzia sia concessa firmando per avallo una cambiale) oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è concessa in altra forma. La segnalazione dei crediti in oggetto deve essere fatta a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia.

Garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria: ad esempio, fideiussioni rilasciate a garanzia della concessione di un finanziamento accordato da altro intermediario.

Garanzie connesse con operazioni di natura commerciale: ad esempio, fideiussioni rilasciate a garanzia di obblighi relativi alla partecipazione ad un appalto pubblico di lavori.


GARANZIE RICEVUTE

Garanzie reali e personali che l'intermediario riceve dal soggetto segnalato (garante) in favore di un soggetto terzo (garantito) al quale l'intermediario stesso ha concesso un finanziamento. Confluiscono in questa categoria i contratti autonomi di garanzia, gli impegni assunti da consorzi o cooperative di garanzia nei confronti degli intermediari convenzionati a fronte dei finanziamenti concessi da questi ultimi alle imprese consorziate, garanzie degli accollati, patti di riacquisto con contenuto fideiussorio stipulati in ambito di operazioni di locazione finanziaria, garanzie ricevute dai Fondi di garanzia, controgaranzie a prima richiesta. In caso di inadempimento del soggetto garantito e di improduttiva escussione della garanzia che assiste il finanziamento, va indicato nello stato del rapporto “garanzia attivata con esito negativo”, fintanto che esiste il rapporto garantito.


SEZIONE INFORMATIVA

Operazioni effettuate per conto di terzi: finanziamenti erogati dall'intermediario a valere sui fondi pubblici la cui gestione, che ha natura di mero servizio, è caratterizzata dal fatto che l'organo deliberante è esterno all'intermediario stesso che svolge, dietro pagamento di una provvigione o di una commissione forfettaria, esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento somme per conto dell'ente interessato. Qualora l'intermediario assumesse, all'interno delle suddette operazioni, una posizione di rischio, totale o parziale, quest'ultima dovrebbe essere segnalata tra i crediti di firma nella categoria di censimento “garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria”.

Crediti per cassa: operazioni in pool: informazioni aggiuntive sui finanziamenti in pool segnalati tra i crediti per cassa. Tali categorie sono distinte a seconda del ruolo svolto dall'ente segnalante. In particolare, l'azienda capofila deve effettuare due distinte segnalazioni valorizzando nella categoria di censimento “crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila”, la quota di finanziamento a proprio carico e, nella categoria di censimento “crediti per cassa: operazioni in pool – totale”, l'ammontare complessivo del finanziamento erogato in pool. Ogni azienda partecipante diversa dalla capofila deve segnalare, nella categoria di censimento “crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante”, la quota di propria pertinenza.


Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti: segnalazioni effettuate a nome del debitore ceduto, riguardanti il valore nominale dei crediti acquisiti dall'intermediario segnalante tramite operazioni di factoring, sconto pro soluto e operazioni di cessione del credito pro soluto e pro solvendo.

Rischi autoliquidanti - crediti scaduti: segnalazioni effettuate a nome del soggetto cedente, riguardanti il valore nominale dei crediti facenti parte dei “rischi autoliquidanti” scaduti nel mese precedente a quello oggetto di rilevazione. All'interno di tale categoria dovranno essere indicati i crediti scaduti che, alla data di rilevazione, risultano essere stati pagati e quelli che, alla medesima data, non risultano invece essere stati pagati.


Sofferenze - crediti passati a perdita: crediti a sofferenza che l'intermediario, a seguito di delibera, ha ritenuto non più recuperabili o in riferimento ai quali non ha ritenuto conveniente intraprendere ulteriori atti di recupero forzoso. Sono altresì da inserire in tale categoria gli importi parziali non recuperati oggetto di transazioni con i clienti, di concordato preventivo e concordato fallimentare remissorio.


Crediti ceduti a terzi: cessioni di credito effettuate dagli intermediari segnalanti alla società di cartolarizzazione, o ad altri soggetti. L'importo della segnalazione è pari al valore nominale del credito ceduto, indipendentemente dal prezzo di cessione tra le Parti.


COINTESTAZIONI
Nel caso in cui il soggetto segnalato sia parte di una o più cointestazioni, la CR fornisce anche la posizione di rischio globale delle cointestazioni di cui eventualmente fa parte il singolo intestatario della CR. Le posizioni di rischio che fanno capo alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle del soggetto segnalato.


CONSUMATORE

Una persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

FIDEIUSSIONE

L’impegno a garantire personalmente al creditore il pagamento di un debito di un’altra persona. La garanzia è personale perché il creditore può rivalersi sull’intero patrimonio del garante. Il debito del garante è segnalato in CR se supera le soglie di censimento.


INADEMPIMENTI PERSISTENTI

Finanziamenti le cui rate sono scadute e non sono state pagate da più di 90 giorni o nei quali il cliente ha utilizzato un importo superiore a quello concesso dalla banca (cosiddetto “accordato”) per un periodo superiore a 90 giorni.


INFORMAZIONI NEGATIVE

Le informazioni segnalate in CR relative ai cosiddetti inadempimenti persistenti e alla classificazione a sofferenza del cliente; i clienti hanno diritto di essere preavvisati della segnalazione negativa effettuata sul loro conto.


MERITO DI CREDITO O MERITO CREDITIZIO

Capacità di un cliente di rimborsare un finanziamento. Prima di concludere un contratto di finanziamento gli intermediari devono valutare in modo approfondito il merito di credito dei propri clienti; per questo utilizzano informazioni sulla loro situazione economica complessiva. In caso di clienti consumatori le informazioni possono essere fornite dai clienti stessi o raccolte consultando archivi come la CR o i SIC. Se il rifiuto di un finanziamento deriva dalle informazioni negative eventualmente presenti in una banca dati, i consumatori hanno diritto di esserne informati gratuitamente.


ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR)

Enti che raccolgono il denaro presso i risparmiatori e lo investono in strumenti finanziari, crediti, beni mobili e immobili o altre attività. Si tratta di una categoria che raccoglie intermediari costituiti secondo diverse forme giuridiche: vi rientrano i fondi comuni di investimento costituiti e gestiti da società di gestione del risparmio (SGR) e le società di investimento a capitale variabile (Sicav). Gli OICR che rispettano determinate condizioni previste dalla legge possono concedere finanziamenti e in questo caso sono tenuti a inviare segnalazioni alla CR.


RATING

Il rating è per definizione un giudizio in merito alla solvibilità, sia essa di un’azienda, di un titolo obbligazionario o anche di un intero Stato. Stiamo facendo riferimento a tutti quei soggetti che chiedono denaro in prestito al mercato e che vengono valutati in base alla loro capacità di restituirlo e di ripagare i debiti.

Ad emettere tali giudizi sono le agenzie di rating che permettono, tramite il loro lavoro, di stilare una vera e propria classifica sulla base del rischio di insolvenza legato a ciascun soggetto esaminato. Se dunque il rating ci permette di capire quanto quel soggetto è in grado di onorare i propri debiti, tale giudizio sarà anche una misura del suo grado di affidabilità sul merito creditizio o sul mercato e ne influenzerà il rischio del credito ovvero le strategie e le oscillazioni degli stessi titoli.

Più il rischio è alto e maggiore sarà la possibilità che l’azienda sia in difficoltà a ripagare i propri debiti; quindi difficoltà di accesso al credito, tassi e condizioni bancarie elevate, riduzione e/o revoca degli affidamenti bancari.


SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO (SOCIETÀ VEICOLO O, IN INGLESE, SPECIAL PURPOSE VEHICLE - SPV)

Società che ha per oggetto esclusivo l’acquisto di finanziamenti o altre attività finanziarie cedute da banche o da altri intermediari (finanziatori cedenti) e che, a fronte di queste operazioni, emette titoli negoziabili sul mercato. Le società veicolo segnalano in CR i finanziamenti e le garanzie acquistate se questi erano già segnalati dai finanziatori cedenti. Ciò significa che, in caso di cessione del proprio finanziamento, in CR si può trovare una segnalazione sul proprio conto fatta dalla società veicolo a cui il finanziamento è stato ceduto, e non più dalla banca che lo ha originariamente concesso.

In questo caso il cliente non ha contatti con la società veicolo, ma con i cosiddetti servicer, ossia intermediari specializzati ai quali le società veicolo affidano la riscossione dei finanziamenti.

Per informazioni o contestazioni il cliente può rivolgersi al servicer e alla società veicolo.


SOCIETÀ FINANZIARIA

Società non bancaria autorizzata a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma (ad es. credito ai consumatori, leasing, factoring), compreso il rilascio di garanzie.


SOFFERENZA

Nel linguaggio della CR si parla di sofferenza quando il cliente è valutato dalla banca o dalla società finanziaria come “insolvente”, ossia non in grado, in modo definitivo, di saldare il proprio debito. La classificazione in sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva

del cliente ed è indipendente dall’accertamento dell’insolvenza in sede giudiziaria; quindi si può essere classificati in CR come debitori in sofferenza anche senza un accertamento giudiziario di insolvenza.


SOGLIA DI CENSIMENTO

Limite minimo degli importi da segnalare in CR. Il singolo intermediario deve segnalare in CR i crediti (non classificati in sofferenza) quando il cliente è indebitato per un ammontare complessivo di almeno 30.000 euro. Lo stesso vale per le garanzie. Le sofferenze devono invece essere segnalate se l’importo è superiore a 250 euro.

RECLAMI: ECCO CHI CONTATTARE

Per ogni informazione e chiarimento sulle segnalazioni alla CR il Cliente può rivolgersi agli Intermediari (Banche, Finanziarie etc.) con cui ha il finanziamento. In caso di contestazione, il Cliente può presentare un reclamo inviando una lettera raccomandata A/R o un’email all’Ufficio Reclami dell’Intermediario, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni. Se l’Ufficio Reclami non risponde o la risposta non è soddisfacente, il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide sul singolo caso. L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice (solo 20 euro, restituiti al cliente se la decisione gli è favorevole). Il ricorso può essere presentato dal portale dell’ABF (www. arbitrobancariofinanziario.it) e non richiede l’assistenza di un avvocato.

Affidarsi alla ns Struttura – RENIER e Associati – Banche Semplici – al fine di poter fruire un sistema di consulenza teso ad organizzare presidi di controllo dentro le Vs Aziende per il monitoraggio del merito creditizio nonché a saper leggere e trattare i Dati a CR. Insomma

“TI AIUTEREMO A GUARDARTI CON GLI STESSI OCCHI CON CUI TI GUARDA LA TUA BANCA”