Una scatola molto più grande del prodotto che contiene, una confezione composta da materiali difficili da separare, monoporzioni e piccoli flaconi utilizzati da ristoranti e strutture ricettive.
Sono oggetti di uso quotidiano, ma rappresentano anche una delle principali fonti di rifiuti nell’Unione europea.
Nel 2023 sono stati prodotti nell’UE circa 79,7 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, pari a 177,8 chilogrammi per abitante.
L’Italia, con 219,5 chilogrammi per abitante, si è collocata tra i Paesi europei con la maggiore produzione procapite, pur registrando anche il più alto quantitativo riciclato per abitante.
Per ridurne quantità e impatto ambientale, l’Unione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2025/40, conosciuto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation.
La nuova normativa non punta soltanto ad aumentare il riciclo: vuole intervenire prima che il rifiuto venga prodotto, riducendo gli imballaggi non necessari e favorendo soluzioni riciclabili e riutilizzabili.
Il Regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e trova applicazione generale dal 12 agosto 2026.
Attenzione, però: non tutti gli obblighi diventano operativi nella stessa data. Il PPWR prevede un’applicazione progressiva, con scadenze distribuite tra il 2027 e il 2040 e con diversi aspetti che saranno completati attraverso successivi atti europei.
Essendo un regolamento europeo, il PPWR è direttamente applicabile negli Stati membri e sostituisce progressivamente la precedente Direttiva 94/62/CE.
Il campo di applicazione è particolarmente ampio. Il PPWR riguarda, infatti, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal luogo in cui il rifiuto viene prodotto.
Gli obblighi cambiano in relazione al ruolo ricoperto nella filiera e possono interessare:
- Fabbricanti di imballaggi;
- Importatori;
- Distributori;
- Produttori che immettono prodotti imballati sul mercato;
- Operatori logistici;
- Piattaforme di commercio elettronico;
- Commercianti;
- Strutture ricettive;
- Bar, ristoranti e attività che vendono alimenti o bevande da asporto.
Non si tratta, quindi, di una normativa destinata esclusivamente alle aziende che fabbricano contenitori o materiali da imballaggio.
Anche chi utilizza, importa, distribuisce o vende prodotti confezionati dovrà verificare quale ruolo assume ai sensi del regolamento e quali obblighi ne derivano.
- Imballaggi riciclabili: il PPWR stabilisce che tutti gli imballaggi immessi sul mercato debbano essere riciclabili. A partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi dovranno essere progettati per il riciclaggio e classificati secondo specifiche classi di prestazione. Dal 2035 dovrà essere considerata anche la possibilità che siano effettivamente riciclati su larga scala.
Dal 1° gennaio 2038, potranno essere immessi sul mercato, salvo le eccezioni previste, soltanto gli imballaggi appartenenti alle classi di riciclabilità più elevate.
Non sarà quindi sufficiente affermare genericamente che un materiale “può essere riciclato”: sarà necessario valutare concretamente composizione, componenti, separabilità dei materiali e compatibilità con i processi di raccolta, selezione e riciclo.
Peso e volume dovranno essere ridotti al minimo necessario per proteggere e contenere il prodotto.
Il PPWR interviene anche sulle confezioni sovradimensionate e sugli imballaggi utilizzati nel commercio elettronico. Per alcune tipologie è previsto un limite massimo del 50% di spazio vuoto.
Anche i materiali di riempimento, come cuscini d’aria, carta, pluriball e polistirolo, possono essere considerati spazio vuoto.
- Limitazioni alla plastica monouso: dal 2030 saranno limitati alcuni formati di imballaggio in plastica monouso. Tra quelli interessati rientrano, con specifiche condizioni ed eccezioni, alcune confezioni per frutta e verdura, le monoporzioni utilizzate nella ristorazione e i piccoli flaconi per cosmetici messi a disposizione nelle strutture ricettive.
Non si tratta di un divieto generalizzato: ogni prodotto dovrà essere verificato rispetto alle categorie e alle eccezioni previste dal Regolamento.
- Novità per il settore takeaway: dal 12 febbraio 2027, chi vende alimenti pronti o bevande da asporto dovrà permettere al cliente di utilizzare un proprio contenitore, senza applicare prezzi più elevati o condizioni meno favorevoli.
Dal 2028 dovrà essere offerta, nei casi previsti, anche un’alternativa in imballaggio riutilizzabile.
Restano naturalmente applicabili gli obblighi in materia di igiene e sicurezza alimentare e sono previste alcune esclusioni.
Aspettare l’ultima scadenza potrebbe essere rischioso. Modificare un imballaggio, sostituire un fornitore o adeguare una linea produttiva può richiedere tempo.
Le imprese dovrebbero iniziare a:
- Censire gli imballaggi utilizzati o immessi sul mercato;
- Raccogliere dai fornitori le informazioni sui materiali;
- Verificare peso, volume e riciclabilità delle confezioni;
- Individuare eventuali imballaggi monouso soggetti a restrizioni;
- Riesaminare etichette, documentazione tecnica e contratti di fornitura.
Il PPWR non è quindi soltanto una normativa ambientale: coinvolge acquisti, produzione, logistica, qualità, marketing e rapporti con i fornitori.
La vostra impresa è pronta per il PPWR?
