RENTRI: L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI PER TUTTE LE IMPRESE

La tracciabilità dei rifiuti è la capacità di seguire il flusso dei rifiuti dalla produzione fino al trattamento; fino ad oggi ogni trasporto è stato accompagnato dal Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) e ogni movimentazione dal registro di carico e scarico.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha introdotto un nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti: il RENTRI.

Il decreto RENTRI (Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti) è una normativa che mira garantire una tracciabilità precisa, ridurre i rischi ambientali e promuovere una maggiore trasparenza.

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Chi deve iscriversi?

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Devono iscriversi al RENTRI:

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- Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

- I produttori di rifiuti pericolosi;

- Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

- I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

- I soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi: i trasportatori di rifiuti non pericolosi, gli intermediari di rifiuti non pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

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Si riporta di seguito la classificazione di cui all’art. 184:

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c. I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;

d. I rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;

g. I rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fiumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

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Come iscriversi?

L’iscrizione al RENTRI va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale apposito “RENTRI”.

‍L’accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione quali: SPID, CIE, CNS del legale rappresentante.

L’iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione dell’Albo, la contestuale protocollazione e non è prevista nessuna attività di controllo.

‍Le unità locali presenti nella pratica di iscrizione risultano immediatamente iscritte.

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Scadenze

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Produttori > 50 lavoratori / trasportatori / impianti di gestione

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1. Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono;

2. Dal 13 febbraio 2025:

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- Tengono i registri di carico e scarico in formato digitale;

- Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico;

- Emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale;

- I trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo.

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3. Dal 13 febbraio 2026:

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- Emettono, se produttori, i FIR in formato digitale;

- Trasmettono al RENTRI i dati di FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale;

- Gli impianti restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale.

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Produttori 11 – 50 lavoratori

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1. Dal 13 febbraio 2025:

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- Tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA.

- Emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.

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2. Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono, dalla data di iscrizione:

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- Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;

- Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.

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3.  Dal 13 febbraio 2026:

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- Emettono i FIR in formato digitale;

- Trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.

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Produttori fino a 10 lavoratori

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1. Dal 13 febbraio 2025:

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- Tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;

- Emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.

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2. Dal 15 dicembre 2025 entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono, dalla data di iscrizione:

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- Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;

- Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.

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3.  Dal 13 febbraio 2026:

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- Emettono i FIR in formato digitale;

- Trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.

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Cosa fare in caso di controllo?

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La norma prevede che non si esibirà più il registro cartaceo, ma si dovrà:

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- Comprovare l’invio dei dati al RENTRI;

- Scaricare dalla conservazione sostitutiva la parte di registro inviata al RENTRI;

- Esibire un PDF con la parte di registro non ancora inviata né al RENTRI né in conservazione.

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Questo cambiamento segna una svolta nella gestione ambientale, rendendo il processo più semplice, trasparente e facilmente controllabile.

La tempestiva iscrizione e la corretta trasmissione dei dati sono essenziali per evitare problematiche future e contribuire a un ambiente più sicuro.

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