REVOCATORIA FALLIMENTARE DELLA COMPRAVENDITA STIPULATA IN ADEMPIMENTO DI CONTRATTO PRELIMINARE

L'ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI VA COMPIUTO CON RIFERIMENTO ALLA DATA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 25 MAGGIO 2022, N. 16914

In tema di revocatoria fallimentare della compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti, va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 Legge Fallimentare, ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo al tempo del preliminare (salvo che ne sia provato il carattere fraudolento), tenuto anche conto che, qualora al momento della stipula del contratto definitivo si presenti il pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha comunque la facoltà di non concludere il contratto di compravendita, invocando il disposto dell'art. 1461 c.c.

Fonte: il Caso.it