RINVIATA DI 3 MESI LA ROTTAMAZIONE PER GLI ALLUVIONATI

Il D.L. 61/2023 (c.d. “Decreto Alluvioni”) ha introdotto diverse agevolazioni in favore dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali che si sono verificati in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Tali misure, salvo diversamente specificato, si applicano a tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche.

Si applicano “ai soggetti che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1”.

Per quanto attiene invece alla rottamazione dei ruoli (art. 1 comma 231 ss. della L. 197/2022), sono rinviati di 3 mesi i relativi termini.

Pertanto, come si evidenzia nel sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione:

- Il termine per la domanda di rottamazione dei ruoli è posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

- Il termine per la comunicazione di liquidazione delle somme è posticipato dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023.

- Il termine di pagamento della prima rata è posticipato dal 31 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, e così per le successive.

Bisogna prestare attenzione al fatto che la proroga opera per coloro che al 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’Allegato 1 al D.L. 61/2023, circostanza che, nel caso dell’Emilia-Romagna, può comportare la necessità di verificare se la residenza o la sede erano non genericamente nel territorio comunale interessato, ma in una sua frazione specifica.

È previsto un rinvio dei pagamenti per le altre definizioni introdotte dalla L. 197/2022 ma dai contorni tutt’altro che chiari.

Ai sensi dell’art. 1 comma 9 del DL 61/2023, “Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023”.

Dovendosi trattare di adempimenti/versamenti scadenti dal 1° maggio al 31 agosto, sono esclusi automaticamente:

- Il ravvedimento speciale (il termine per rimuovere la violazione e pagare le somme o la prima rata scade il 30 settembre).

- La definizione delle liti pendenti (il termine per la presentazione della domanda e pagare le somme o la prima rata scade il 30 settembre).

- La definizione delle violazioni formali (il termine per pagare la prima rata scade il 31 ottobre).

Discorso a parte meritano la conciliazione giudiziale e la rinuncia agevolata in Cassazione.

Il termine per sottoscrivere l’accordo/formalizzare la rinuncia scade il 30 settembre, ma se, ad esempio per la conciliazione l’accordo viene sottoscritto oggi, ci sono 20 giorni per pagare le somme o la prima rata e si viene ad avere, dunque, un versamento che scade nel periodo di sospensione.

Interessati “pacificamente” dalla sospensione sono anche la definizione agevolata degli avvisi bonari, degli atti di adesione e di accertamento, degli avvisi di recupero dei crediti d’imposta e la regolarizzazione delle rate da istituti deflativi del contenzioso.

Difficile, se non addirittura impossibile, individuare quando bisogna effettuare i versamenti sospesi, siccome il legislatore sancisce che operano i commi da 1 a 8 del richiamato art. 1.

Il combinato disposto dei commi 2 e 7 induce a ritenere che i versamenti sospesi vadano eseguiti, entro il 20 novembre, in un’unica soluzione.

In base, invece, al combinato disposto dei commi 4 e 7, i termini dei pagamenti sospesi riprendono a decorrere dal 1° settembre 2023.

Urge un intervento in sede di conversione

L’art. 1 comma 8 del D.L.61/2023 richiama anche l’art. 12 commi 1 e 3 del D.Lgs. 159/2015, nulla vieterebbe dunque, di ritenere operante l’ultimo periodo del menzionato art. 12 comma 1, secondo cui “Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.

Visti gli effetti pesanti della decadenza da una delle dilazioni e/o definizioni prima indicate, urge un intervento legislativo che ben potrà essere apportato in sede di conversione in legge del decreto.

Fonte: https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_957650_rottamazione_rinviata_di_tre_mesi_per_gli_alluvionati.aspx

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