RISCHIO CHIMICO E SDS: OBBLIGHI, COMPETENZE E NOVITÀ

Molto importante per la valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro è l’adeguatezza delle schede di dati di sicurezza (SDS) sulle quali il Regolamento (UE) 2020/878 ha introdotto delle novità, entrate in vigore il 1° gennaio 2023.

Cosa sono e perché sono importanti le schede di sicurezza?

Le SDS sono documenti che contengono tutte le informazioni sulle proprietà fisico–chimiche, tossicologiche e sulle condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza umana, necessarie per il corretto utilizzo delle sostanze e delle miscele pericolose.

Le schede di sicurezza consentono al datore di lavoro di reperire tutte le informazioni atte a valutare ogni rischio derivante dall’uso dei prodotti chimici e di adottare le misure preventive e protettive necessarie a garantire degli adeguati livelli di salute e di sicurezza.

Chi è il responsabile dei contenuti di una SDS?

Ovviamente il primo responsabile della corretta elaborazione della scheda di dati di sicurezza è chi immette sul mercato una sostanza o una miscela.

Questa scheda si muoverà, poi, lungo la catena di approvvigionamento e anche altri soggetti a valle della catena, come i distributori, avranno comunque la responsabilità di accertare l'adeguatezza delle schede di dati che forniscono all’utilizzatore finale.

Nell'allegato II del Regolamento REACH è riportato che la scheda di dati di sicurezza deve essere elaborata e compilata da una persona competente che ha frequentato corsi di formazione specifici.

L’importanza di possedere adeguate competenze è evidente per chiunque abbia tentato un’elaborazione di una scheda di dati di sicurezza e talvolta è necessario un vero e proprio team di lavoro perché le singole sezioni richiedono la conoscenza di tematiche diverse che, spesso, non possono essere imputate ad un unico individuo.

È fondamentale garantire la completezza dei contenuti delle SDS?

Sì, certamente non si devono lasciare campi in cui non viene indicato nulla perché potrebbe pregiudicare l’effettiva efficacia della scheda stessa.

Pertanto, l’eventuale assenza di un’informazione va opportunamente giustificata.

Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2023 per tutte le SDS?

Il Regolamento (UE) 2020/878 ha aggiornato l'allegato II del Regolamento REACH per il quale dal 1° gennaio 2023 tutte le schede di dati di sicurezza devono essere obbligatoriamente conformi al formato e ai contenuti indicati nell'allegato stesso.

L’adeguamento a questo cambiamento viene approfondito nella guida ECHA, nella quale vi sono degli orientamenti alla compilazione della scheda di sicurezza.

Quali sono gli obblighi correlati alla fornitura delle SDS?

Una scheda di dati di sicurezza deve essere obbligatoriamente consegnata/inviata all’utilizzatore in occasione della prima fornitura di una sostanza o miscela. Questa può essere fornita in forma cartacea o in forma elettronica (file formato PDF, link diretto).

Nel caso in cui le SDS siano inviate attraverso link, è molto importante che il medesimo non presupponga la necessità di iscriversi ad un sito e deve avere una funzionalità di tipo permanente.

 

Aggiornamento delle schede

Le SDS devono essere aggiornate periodicamente, in particolare quando si riscontrino le motivazioni indicate dall'articolo 31, paragrafo 9.

Sostanzialmente si rende necessaria la rielaborazione delle SDS quando ci sono nuove informazioni riguardanti le misure di gestione in sicurezza della sostanza, oppure quando si verifichino delle rinnovate restrizioni o nuove informazioni correlate ad un’autorizzazione alla quale si riferisce una sostanza o una miscela.