RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE: NORMATIVA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SEGNALI ACUSTICI DI AVVERTIMENTO

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro proceda alla valutazione globale di tutti i rischi per la salute e la sicurezza che sono presenti all’interno dell’ambiente lavorativo (art. 28).

In tal senso, risulta essere fondamentale tener conto dei rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, tra i quali il rischio rumore.

Normativa e livelli di esposizione

L’art. 181 del Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro stabilisce che il datore di lavoro deve procedere con una valutazione almeno quadriennale dei rischi fisici presenti all’interno dell’ambiente di lavoro, soffermandosi soprattutto sulle misure di prevenzione e protezione individuate per minimizzare la possibilità di esposizione o i danni derivanti dalla medesima.

Per ciò che concerne l’esposizione a rumore, il D.Lgs 81/08 e s.m.i. definisce i livelli di esposizione e stabilisce dei limiti, che di seguito ricordiamo:

1. Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore, definito dalla Norma Internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo.

2. Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di 5 giornate lavorative di 8 ore, definito dalla Norma Internazionale ISO 1999:1990.

3. Valori limite di esposizione: rispettivamente LEX = 87dB(A) e Ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa).

4. Valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85dB(A) e Ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa).

5. Valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80dB(A) e Ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

Valutazione del rischio

Quando necessario, il datore di lavoro procede con la valutazione del rischio da esposizione a rumore, tenendo conto di:

- Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo.

- I valori limite di esposizione e i valori di azione.

- Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori maggiormente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e minori.

- Per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni.

- Tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento.

- Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

- L’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore.

- Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale.

- Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria.

- La disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito.

Il datore di lavoro, tenuto conto del progresso tecnologico e scientifico, deve trovare delle soluzioni atte ad eliminare, quando possibile, il rischio alla fonte o procedere con la minimizzazione del medesimo.

Le misure di prevenzione e protezione non devono, quindi, ridursi all’acquisto di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ma hanno lo scopo di individuare misure tecniche e procedurali idonee e specifiche, tenendo conto anche della presenza di lavoratori sensibili (minori, lavoratrici in stato di gravidanza, lavoratori otolabili o otosensibili).

 

Sostanze ototossiche e segnali acustici

In particolar modo, il datore di lavoro deve prestare attenzione alla possibile interazione con sostanze ototossiche.

 

Di seguito si riporta l’elenco dei principali farmaci ototossici:

Altre sostanze ototossiche sono rappresentate da soventi, gas e metalli.

 

La valutazione del rischio deve inoltre tener conto della presenza di eventuali segnali di avvertimento che, in base alla normativa, devono essere:

a) Udibili: questa caratteristica viene rispettata se il segnale è superiore ai 65 db(A) e, comunque, superiore di 15 db(A) rispetto al rumore ambientale.

Se il rumore ambientale è superiore ai 110 db(A) deve essere presente anche un segnale luminoso.

b) Discriminabili: i parametri da valutare sono: il livello sonoro, la distribuzione temporale e la composizione spettrale.

Di questi almeno 2 devono differire dal rumore ambientale. La frequenza deve essere tra i 300 e i 3000 Hz e la ripetizione tra gli 0,5 e i 5 secondi.

c) Inequivocabili: in tal senso sono preferibili i rumori pulsanti. Le frequenze e le ripetizioni tra segnali acustici di pericoli differenti devono essere facilmente riconoscibili.