Prima di andare ad approfondire le nozioni inerenti alla valutazione del rischio associato agli incendi, andiamo a fare un breve riassunto della normativa legata alla materia affrontata, che entrerà in vigore nei mesi a seguirsi.
D.M. 1/9/2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che va a qualificare i requisiti dei manutentori dei presidi antincendio.
D.M.2/9/2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che norma la formazione degli addetti alla gestione delle emergenze e antincendio, nonché dei formatori. Stabilisce inoltre quando è obbligatorio adottare un piano di emergenza e di evacuazione.
D.M.3/9/2021 - Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che stabilisce i requisiti antincendio degli ambienti di lavoro e i criteri per la valutazione dei rischi.
La valutazione del rischio incendio prevede un’analisi specifica degli ambienti di lavoro, finalizzata ad individuare i molteplici scenari di incendio che si potrebbero verificare e le conseguenze di tali ipotesi per gli occupanti. La valutazione è necessaria per capire quali siano le scelte progettuali e procedurali più idonee per minimizzare il rischio e ottenere un miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza.
L’art. 3 del D.M. 3/9/2021 definisce le misure tecniche e gestionali minime da adottare:
- Regola tecnica verticale di prevenzione incendi: misure antincendio specifiche per singole tipologie di attività (si sottolinea che il campo di applicazione è diverso dalle soglie di applicabilità del D.P.R. 151/11);
- Mini codice: riporta tutte le regole da applicare nel caso in cui l’attività sia a basso rischio;
- Codice di prevenzione incendi: se l’attività non rientra all’interno delle casistiche prospettate dalle regole tecniche o non è a basso rischio, si applica il D.M. 3/8/2015.
La valutazione del rischio che ne segue, è finalizzata a capire se le misure minime obbligatoriamente adottate sono sufficienti attraverso l’analisi di:
- Luogo di lavoro specifico: si deve tener conto non solamente del luogo di lavoro dell’azienda, ma anche del contesto dove la medesima si trova.
Si devono valutare le ipotesi di rischio incendio associato all’ambiente esterno e alla presenza di attività limitrofe.
- Studio delle ipotesi d’incendio: ci si deve soffermare sulla grandezza e sulla dislocazione dei locali, prevedendo le modalità attraverso le quali un incendio possa svilupparsi e propagarsi.
- Conseguenze dirette per gli occupanti: si deve tener conto delle caratteristiche dei lavoratori e dei possibili occupanti.
Concludiamo questo excursus elencando i contenuti minimi della valutazione del rischio incendio:
a) Individuazione dei pericoli d’incendio;
b) Descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
c) Determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
d) Individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
e) Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
f) Individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
Il D.M. 2/9/2021 definisce la durata, i contenuti e la necessità di aggiornamento dei corsi di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze aziendali.
Nello specifico vengono individuati tre livelli di rischio:
- LIVELLO 1: Rischio basso, il corso teorico pratico ha una durata di 4 ore con un aggiornamento di 2 ore almeno ogni cinque anni.
- LIVELLO 2: Rischio medio, il corso teorico pratico ha una durata di 8 ore con un aggiornamento di 5 ore almeno ogni cinque anni.
- LIVELLO 3: Rischio alto, il corso teorico pratico ha una durata di 16 ore con un aggiornamento di 8 ore almeno ogni cinque anni.
Il medesimo decreto stabilisce, inoltre, i casi in cui sia necessaria l’idoneità tecnica (allegato IV) e i requisiti minimi dei docenti.