L’art. 70 c. 4 CCII detta una speciale disciplina delle misure protettive, da ritenersi prevalente rispetto alle disposizioni previste agli artt. 54 e 55 CCII, tenuto conto che alle disposizioni del titolo III le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento fanno rinvio solo per quanto non diversamente previsto dal capo II del titolo IV; in particolare, nelle procedure di sovraindebitamento le misure sono disposte in uno con il decreto di ammissione della proposta e del piano, senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio con le parti interessate.
Fonte: Il Caso.it