ROTTAMAZIONE-TER: ULTIMA (ED ENNESIMA) CHANCE PER EVITARE LA DECADENZA

Legge di conversione del D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-ter)


Ancora una volta il legislatore è intervenuto sulla disciplina della Rottamazione-ter prevista dall'art. 3 DL 119/2018 (c.d. “Decreto Cura Italia”) per la definizione agevolata dei debiti tributari risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La L. 25/2022 di conversione del DL 4/2022, infatti, ha previsto (tra l'altro) una rimessione in termini per tutti i cittadini e le imprese che non hanno rispettato le scadenze previste per le rate dovute nel 2022, il cui versamento tempestivo sarebbe stato necessario per perfezionare l'intera procedura della Rottamazione-ter e per consolidarne i relativi vantaggi.

In particolare, con la predetta legge di conversione è stato inserito nel “Decreto Sostegni-ter” l'art. 10-quinquies mediante cui è stato redatto un nuovo ed ennesimo “cronoprogramma” - in aggiunta alle plurime proroghe già introdotte dai vari decreti emanati dal Governo per far fronte alla crisi economica connessa all'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 - che i contribuenti dovranno rispettare per non perdere i benefici concessi dall'istituto agevolativo della Rottamazione-ter.

Con specifico riferimento alle rate in scadenza per l'anno 2022, la nuova norma ha stabilito che:

- Il versamento delle rate previste per il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dell'anno 2022 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia della definizione agevolata se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

- Sono, comunque, previsti i 5 giorni di tolleranza di cui all'art. 3 c.14-bis DL 119/2018, per cui il termine ultimo per effettuare il predetto versamento è posticipato al 5 dicembre 2022.

Il citato art. 10-quinquies, inoltre, ha prorogato le scadenze anche per le rate dovute e non versate nel 2020 e nel 2021 - previste, rispettivamente per il 30 aprile e 31 luglio 2022 - disegnando in tal modo per l'ennesima volta l'intero calendario delle rate della Rottamazione-ter in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022.

Come diretta conseguenza del novellato cronoprogramma e dell'istituita rimessione in termini, la legge di conversione in esame ha previsto, altresì, la totale estinzione di diritto delle procedure esecutive eventualmente instaurate in conseguenza della decadenza dalla definizione agevolata verificatasi nel periodo antecedente la sua entrata in vigore (il 29 marzo 2022), escludendo, tuttavia, la ripetizione a favore dei contribuenti di eventuali somme da questi versate le quali non saranno più rimborsabili.

Procedura da seguire per effettuare i pagamenti dovuti

I contribuenti (forse pochi) che saranno in grado di adempiere alle predette obbligazioni tributarie entro il nuovo termine del 30 novembre (prorogabile al 5 dicembre) dovranno affrontare in un'unica soluzione il pagamento di una rilevante maxi-rata comprensiva di tutte rate in scadenza nell'anno 2022.

In merito alle modalità procedurali mediante cui porre in essere l'importante adempimento previsto dalla norma in commento, si segnala che:

- Per il pagamento del 30 novembre si potranno utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" - di cui i contribuenti dovrebbero essere già in possesso - senza tener conto del fatto che i termini ivi indicati risultino differenti rispetto alle nuove scadenze modificate.

- I suddetti bollettini di pagamento possono essere scaricati direttamente dall'area riservata di ciascun contribuente presente nel menzionato portale o, in alternativa, utilizzando l'apposito servizio che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile on-line.

- Per effettuare il pagamento delle somme dovute si potrà utilizzare il servizio "Paga on-line" dal sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dall'APP EquiClic oltre che usufruire dei canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. In alternativa, sarà possibile prenotare un appuntamento presso lo sportello territoriale.

È utile ricordare, altresì, che, ai sensi dell'art. 3 c. 12 lett. c) DL 119/2018, sarà possibile utilizzare l'istituto della disciplina speciale della compensazione, utilizzando i crediti vantati nei confronti della P.A.

La ratio della norma e le conseguenze della decadenza

La nuova riammissione ai benefici della definizione agevolata in commento rappresenta un ulteriore rimedio legislativo per permettere al maggior numero di contribuenti possibile di raggiungere il perfezionamento della Rottamazione-ter, garantendo all'Erario l'incasso dell'auspicato gettito ed offrendo ad imprese e cittadini in crisi di liquidità i vantaggi derivanti dalla “pace fiscale” - tra cui, in primo luogo, la possibilità di fruire dello stralcio integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora (ex art. 30 DPR 602/73) previsti nella cartella esattoriale “rottamabile”.

Un eventuale omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute entro la nuova ed ultima scadenza del 30 novembre provocherà con certezza:

- La decadenza dalla definizione agevolata, facendo riemergere l'intero carico tributario originariamente iscritto a ruolo anche a titolo di sanzioni ed interessi moratori.

- L'innesco da parte dell'Autorità fiscale di azioni cautelari ed esecutive volte al recupero delle somme dovute dal contribuente.

- La decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di rottamazione, originariamente sospesi in occasione dell'adesione alla definizione agevolata.

Conclusioni

È ormai imminente il prossimo 30 novembre entro cui i cittadini e le imprese italiane dovranno affrontare un rilevante impegno finanziario, versando la maxi-rata per non decadere dalla definizione agevolata dei carichi tributari iscritti a ruolo.

Difficile ipotizzare che siano molti i contribuenti che, dopo non essere stati in grado di onorare le singole precedenti rate, posseggano la liquidità necessaria per effettuare il versamento dell'intero carico in un'unica soluzione entro la nuova data di scadenza che rappresenta, inoltre, l'inderogabile timing per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette.

Così come già accaduto con le precedenti rottamazioni, è più verosimile, invece, che la maggior parte degli aderenti non effettuerà l'adempimento in esame, rinunciando ai benefici della definizione agevolata, accettando il rischio di future azioni esecutive dell'A.F. ed auspicando un ennesimo, ulteriore intervento del legislatore.

Infatti, i contribuenti che decadranno dalla definizione agevolata in corso potrebbero, forse, rientrare in una nuova eventuale e futura Rottamazione-quater, con l'auspicio di ottenere la facoltà di dilazionare il quantum dovuto in un più ampio arco temporale.

Fonte: https://www.quotidianopiu.it

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