Gli amministratori non rispondono del danno da inadempimento contrattuale della società (Tribunale Catanzaro, 16 Luglio 2019).
Risarcimento del danno – Responsabilità degli amministratori - Natura extracontrattuale - Inadempimento contrattuale - Causa di responsabilità amministrativa - Esclusione
L'azione individuale ex art 2395 c.c. postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società. Se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c..
La responsabilità non può essere invocata sulla base delle incidenze negative di scelte gestionali inopportune, dovendosi esigere un fatto illecito doloso o colposo che integra una violazione degli obblighi dell'amministratore.
Se la società è inadempiente per non aver rispettato gli obblighi derivanti da un rapporto contrattuale, dei danni risponde soltanto la società.
Se invece vengono dedotti specifici comportamenti degli amministratori, dolosi o colposi, che di per sé stessi abbiano cagionato ai terzi un danno diretto, di questo risponderanno gli amministratori, la cui responsabilità potrà eventualmente aggiungersi a quella della società per l'inadempimento.